Con la Decisione n. EX-26-10 del 20 maggio 2026, firmata dal direttore esecutivo João Negrão, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha adottato le «Direttive relative all’esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale». Il provvedimento, in vigore dal 21 maggio 2026, mira a dare piena attuazione al Regolamento (UE) 2023/2411 che, in vigore dal 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, ha introdotto per la prima volta un diritto di privativa e un sistema di protezione unitario a livello europeo, per i prodotti artigianali e industriali.
Fino a oggi la protezione delle indicazioni geografiche era riservata, a livello europeo, ai prodotti agricoli, ai vini e alle bevande spiritose: denominazioni come Prosciutto di Parma o Champagne sono tutelate da un sistema operativo sin dai primi anni Novanta. Il Regolamento (UE) 2023/2411 estende quella stessa logica ai prodotti artigianali e industriali, istituendo un titolo unico di portata comunitaria. Sono considerati artigianali i prodotti realizzati interamente a mano oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o ancora con mezzi meccanici, purché il contributo manuale resti una componente essenziale del risultato finale; sono industriali quelli ottenuti in modo standardizzato, anche in serie e mediante l’impiego di macchinari. In entrambi i casi la tutela presuppone che una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto siano riconducibili alla sua origine geografica. Rientrano nel campo di applicazione produzioni come il vetro, la ceramica, i tessuti, la gioielleria, le pietre naturali, i pizzi, le posate e gli strumenti musicali: la stessa EUIPO richiama esempi noti quali il vetro di Murano, il marmo di Carrara, la porcellana di Limoges, i coltelli di Solingen o il tweed del Donegal.
Le Direttive dell’EUIPO raccolgono e rendono trasparenti le prassi seguite dall’Ufficio nei procedimenti di propria competenza e costituiscono un riferimento tanto per gli esaminatori quanto per i richiedenti e i loro consulenti. L’edizione ora adottata — la prima in materia di indicazioni geografiche — si affianca a quelle già esistenti per i marchi e per i disegni e modelli e traduce in criteri operativi le previsioni del Regolamento, illustrando come l’Ufficio valuta le domande, le registrazioni dirette, le opposizioni, le modifiche del disciplinare, le cancellazioni e la conversione dei diritti nazionali preesistenti. Il testo si colloca così all’interno di un’architettura normativa articolata su più livelli: al vertice il Regolamento (UE) 2023/2411, che fissa i principi della tutela; quindi il regolamento di attuazione (UE) 2025/1956, pubblicato il 28 novembre 2025, che ne ha reso operative le disposizioni definendo i contenuti minimi delle domande e dei documenti, l’uso del simbolo dell’Unione, le tariffe e le procedure di modifica e cancellazione; infine le stesse Direttive, che orientano la concreta attività di esame dell’Ufficio.
La registrazione segue, di regola, una procedura articolata in due fasi. Nella fase nazionale la domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro, che la esamina e la sottopone a una procedura di opposizione interna; in caso di esito positivo, l’autorità adotta una decisione favorevole e trasmette il fascicolo all’EUIPO. Nella fase unionale l’Ufficio gestisce l’eventuale opposizione a livello europeo e decide sull’approvazione o sul rigetto, mentre la Commissione interviene soltanto nei casi specifici previsti dal Regolamento. È prevista, in alternativa, una procedura di registrazione diretta dinanzi all’EUIPO per i produttori degli Stati membri ai quali la Commissione abbia concesso la dispensa dalla fase nazionale. L’esame deve concludersi, di norma, entro sei mesi, prorogabili in determinate ipotesi; nel complesso la procedura a livello di Unione richiede circa diciotto mesi, cui va aggiunta la durata della fase nazionale. Domande, opposizioni, osservazioni, modifiche e cancellazioni si presentano e si gestiscono attraverso il GIportal, il sistema digitale unico dell’Ufficio; le indicazioni registrate confluiscono nel registro dell’Unione, i cui estratti ufficiali costituiscono prova della registrazione.
Il cuore dell’esame è il disciplinare di produzione, che deve descrivere il prodotto, definire con precisione la zona geografica e illustrare il legame con il territorio, le fasi di lavorazione e le misure di tracciabilità del prodotto e delle materie prime; è richiesto che almeno una fase della produzione si svolga nell’area delimitata. Al disciplinare si accompagna un documento unico, contenuto entro il limite di 2.500 parole salvo giustificazioni, destinato a sintetizzarne gli elementi essenziali. Ottenuta la registrazione, qualsiasi produttore stabilito nella zona e conforme al disciplinare può utilizzare l’indicazione; il simbolo dell’Unione e la dicitura «IGP» possono essere apposti soltanto dopo la registrazione e sempre in abbinamento al nome protetto. La verifica della conformità può fondarsi su un’autodichiarazione del produttore, mentre alle autorità pubbliche spetta il controllo del mercato — anche online e con riguardo ai nomi a dominio — per prevenire gli abusi. Il Regolamento dedica inoltre particolare attenzione alle piccole e medie imprese, con un meccanismo di riduzione delle tariffe, e valorizza gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, a partire dalla mediazione offerta dall’Ufficio in caso di opposizione.
Di particolare rilievo è la disciplina transitoria dettata dall’articolo 70 del Regolamento. Le forme di protezione nazionale specifiche già esistenti per i prodotti artigianali e industriali cesseranno il 2 dicembre 2026: entro tale data gli Stati membri interessati dovranno trasmettere alla Commissione e all’EUIPO le informazioni richieste — denominazione, disciplinare e documento unico — affinché le indicazioni nazionali siano convertite in diritti comunitari e iscritte nel registro dell’Unione; in mancanza di tale richiesta, le domande nazionali pendenti si considereranno non presentate. In Italia il raccordo con l’ordinamento interno è stato realizzato dal Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento europeo, individuando l’autorità competente e disciplinando gli aspetti procedurali della fase nazionale.