L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della creazione di contenuti, sollevando importanti questioni giuridiche, soprattutto in materia di copyright. La regolamentazione del diritto d’autore in relazione all’IA, infatti, è ancora in evoluzione, e varia significativamente tra i diversi contesti giuridici nazionali, europei e internazionali.

Il contesto internazionale
A livello globale, la questione del copyright riguardante le opere prodotte dall’intelligenza artificiale è molto dibattuta. Il Trattato di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886) e gli accordi dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) rimangono i riferimenti principali in materia. Ma per quanto riguarda le sfide che l’IA pone alla protezione della proprietà intellettuale, proprio la WIPO, nel 2021, ha avviato una serie di consultazioni pubbliche per discutere le implicazioni dell’uso dell’intelligenza artificiale sul copyright. Le principali questioni includono la protezione delle opere generate dall’IA, l’uso di opere protette per l’addestramento degli algoritmi, e la responsabilità per le violazioni del copyright da parte di sistemi di intelligenza artificiale.
Alcuni Paesi, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, stanno tentando approcci diversi tra loro. Negli USA, ad esempio, l’Ufficio del Copyright ha stabilito che le opere interamente generate da IA non possono essere protette, a meno che non vi sia un significativo intervento umano. Nel Regno Unito, invece, si prevede una protezione limitata per le opere generate dall’intelligenza artificiale, ma solo per scopi specifici.

Il quadro europeo
A livello comunitario, il copyright è disciplinato principalmente dalla Direttiva 2001/29/CE (Direttiva Infosoc) e dalla più recente Direttiva “Digital Single Market, o DSM (direttiva 2019/790/UE) sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, che mirano a fornire una cornice legale comune per i diritti d’autore nei Paesi membri, ma non affrontando esplicitamente la questione delle opere generate dall’IA.
L’UE sta però lavorando a regolamentazioni più specifiche, in particolare tramite il c.d. “Artificial Intelligence Act”. Sebbene l’AI Act non si occupi direttamente di copyright, introduce una regolamentazione sui sistemi di IA, in particolare sulle reti di IA generativa, o GenAI, che si basano su un addestramento che utilizza grandi quantità di dati per generare i propri “output”, ossia testi, contenuti visivi, audio o video “originali”. Tale addestramento richiede l’accesso a contenuti che possono essere protetti dal diritto d’autore, e l’AI Act, in coordinazione con la disciplina dell’articolo 4 della Direttiva DSM, mira a definire i requisiti e le limitazioni del relativo sfruttamento di tali contenuti, prevedendo sì un’eccezione all’applicazione della tutela del diritto d’autore per quanto riguarda il text and data mining a scopo commerciale, consentendo l’estrazione di testo e dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso, ma ciò solo nel caso in cui il titolare dei diritti non abbia espresso una riserva, detta “opt-out”, contro tali usi.
Inoltre, l’AI Act prevede l’obbligo di rendere pubblica la rendicontazione dei contenuti che sono stati utilizzati per l’attività di addestramento dei modelli di GenAI, oltre ai parametri tecnici (ossia, le modalità con cui avviene la lettura automatizzata) per identificare i contenuti riservati, e, quindi, evitare di utilizzare materiale protetto dalla riserva “opt-out”.

La legislazione nazionale
In Italia, il diritto d’autore è regolato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, che protegge le opere creative originali di carattere letterario, artistico o scientifico. La legge italiana, come molte altre, prevede che il copyright sia attribuito a una persona fisica, il che lascia le opere generate dall’IA in una zona grigia.
Il Disegno di Legge Butti, presentato nel 2023 dal sottosegretario Alessio Butti e approvato nell’aprile 2024, rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, allineandosi alle iniziative comunitarie come l’AI Act. Questo provvedimento si concentra in particolare sulla tutela del diritto d’autore, disciplinata nel Capo IV.
Le principali novità introdotte includono:
– una modifica all’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), che estende la protezione anche alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, a condizione che vi sia un contributo umano creativo, rilevante e dimostrabile;
– l’introduzione di un nuovo articolo, il 70-septies, che regola l’estrazione di dati per l’apprendimento dei sistemi di IA. Similmente a quanto previsto dall’AI Act, i titolari dei diritti d’autore potranno impedire l’uso delle loro opere, adottando modalità che le rendano inaccessibili ai sistemi di IA attraverso strumenti leggibili dalle macchine.

Il confronto tra AI Act e DDL Butti
L’approccio italiano e quello europeo riguardo alla questione del copyright nelle AI si differenziano sia per approccio che per obiettivi.
Il DDL Butti, infatti, sottolinea il ruolo insostituibile dell’ingegno umano. Perché un’opera generata dall’intelligenza artificiale sia protetta, è necessario che vi sia un contributo umano rilevante e dimostrabile, anche se non viene definito chiaramente come valutare tale rilevanza (ad esempio, in termini qualitativi o quantitativi). Tuttavia, il disegno di legge non affronta il tema delle opere create interamente dall’IA, lasciando queste creazioni in un vuoto normativo.
L’AI Act, invece, mira a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale in modo più ampio e generale, con un focus sulla tutela dei diritti fondamentali. La possibilità di limitare l’utilizzo dei contenuti protetti da copyright per l’apprendimento dei sistemi di IA bilancia gli interessi degli autori e degli sviluppatori. Tuttavia, questo vincolo potrebbe rallentare l’innovazione tecnologica, sollevando preoccupazioni sulle implicazioni per la ricerca e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.