Con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il legislatore italiano ha riscritto la disciplina dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, modificando l’art. 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale e l’art. 162-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633. L’intervento dà attuazione ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 23 aprile 2026 (causa C-132/25), che ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/48/CE (c.d. direttiva Enforcement) il regime italiano che consentiva a tali misure di restare efficaci a tempo indeterminato, anche in assenza di un giudizio ordinario. Si tratta di una riforma destinata a incidere in modo significativo sulle strategie di tutela di marchi, brevetti, design, software e opere dell’ingegno.
Misure conservative e misure anticipatorie
Il sistema cautelare distingue tra misure conservative e misure anticipatorie. Le prime, come il sequestro, si limitano a “congelare” una situazione di fatto in attesa della decisione di merito, cioè del processo ordinario in cui si accerta in via definitiva chi ha ragione. Le seconde producono invece effetti analoghi a quelli della futura sentenza: è il caso dell’inibitoria prevista dall’art. 131 del Codice della Proprietà Industriale, con cui il giudice ordina la cessazione immediata della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce violazione del diritto, nonché degli ordini di ritiro dal commercio e delle penalità di mora.
Fino all’entrata in vigore del decreto, l’art. 132 del Codice della Proprietà Industriale riservava alle due categorie un trattamento differenziato. Le misure conservative perdevano automaticamente efficacia qualora il giudizio di merito non fosse instaurato entro il termine di venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, se maggiore. Le misure anticipatorie, al contrario, erano espressamente sottratte a questa regola: ciascuna parte aveva la facoltà di iniziare la causa di merito, ma nessuna vi era obbligata, e il provvedimento restava efficace a tempo indeterminato. Ne derivava una prassi diffusa, quella della tutela cautelare “autosufficiente”: ottenuta l’inibitoria, il titolare del diritto poteva astenersi dal promuovere il giudizio ordinario, conservando indefinitamente gli effetti della misura, mentre il destinatario rimaneva vincolato senza alcuna possibilità di ottenere un riesame approfondito della vicenda.
La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-132/25
Il regime è stato censurato dalla Corte di Giustizia su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione (ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3332). La questione era sorta nell’ambito di una controversia tra due imprese italiane avente ad oggetto il marchio figurativo “Mò Mò”: il Tribunale di Roma aveva emesso nel 2018 un’inibitoria cautelare vietando l’uso di un segno ritenuto confondibile, senza che il giudizio di merito fosse mai stato instaurato. Con la sentenza del 23 aprile 2026 la Corte ha chiarito che l’art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE si riferisce a tutte le misure provvisorie, senza distinguere tra conservative e anticipatorie, e impone che esse siano revocate o cessino comunque di produrre effetti, su richiesta di chi le subisce, quando il titolare del diritto non promuova l’azione di merito entro il termine previsto. Ciò, infatti, violava le garanzie del diritto dell’Unione, tra cui il diritto di difesa sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.
La nuova disciplina: l’inefficacia su istanza di parte
Il decreto-legge n. 100/2026 adegua l’ordinamento interno a tali principi, senza tuttavia introdurre una perdita di efficacia automatica. In base al nuovo comma 4 dell’art. 132 del Codice della Proprietà Industriale, qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine previsto dal comma 2, ovvero si estingua successivamente al suo inizio, i provvedimenti anticipatori sono dichiarati inefficaci soltanto se la parte destinataria della misura ne fa richiesta al giudice entro il termine perentorio — e dunque non prorogabile — di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per l’instaurazione del merito o dall’estinzione del giudizio. Una disposizione di identico tenore è stata inserita nell’art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d’autore.
Di particolare rilievo è la disciplina dettata per le misure cautelari già in essere alla data dell’entrata in vigore del decreto. Il destinatario di un provvedimento anticipatorio emesso in passato, ove il giudizio di merito non sia mai stato promosso, può proporre ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia nelle forme dell’art. 669-novies del codice di procedura civile entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, e quindi entro l’11 agosto di quest’anno: superata questa data, la possibilità si perde definitivamente. A tutela del titolare del diritto è previsto un meccanismo di riequilibrio: su sua istanza, il giudice che ha emesso il provvedimento può concedergli la rimessione in termini, vale a dire un nuovo termine per avviare il giudizio di merito; nel frattempo, le misure originariamente disposte conservano piena efficacia. Restano invece fermi gli accordi transattivi conclusi all’esito della fase cautelare: la transazione continua a vincolare le parti secondo le regole generali in materia di contratti e non può essere messa in discussione invocando la nuova disciplina.
