La facoltà di fotocopiare opere protette all’interno di una biblioteca rappresenta una delle eccezioni più radicate nel sistema del diritto d’autore, espressione di quel bilanciamento tra l’esclusiva riconosciuta all’autore e l’interesse collettivo all’accesso alla cultura, allo studio e alla ricerca. Si tratta di una limitazione che non sopprime il diritto patrimoniale, ma lo riconfigura: la riproduzione viene consentita senza necessità di autorizzazione preventiva, a fronte però di un equo compenso destinato ad autori ed editori. È in questa logica compensativa – comune all’intero impianto europeo delle eccezioni, di cui all’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE – che si colloca il cosiddetto diritto di reprografia.
Per le biblioteche universitarie la disciplina si articola su due disposizioni cardine della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.a.): l’art. 68, che individua i presupposti e i limiti della riproduzione per uso personale, e l’art. 181-ter, che governa la riscossione e la ripartizione del compenso attraverso la SIAE sulla base di accordi di categoria.
L’eccezione di reprografia nel sistema delle libere utilizzazioni
L’art. 68 l.a. consente, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico – escluse le pagine pubblicitarie e fermo il divieto assoluto di riproduzione di spartiti e partiture – la fotocopia di opere dell’ingegno per uso personale. La norma distingue due fattispecie che è bene non confondere. Da un lato i centri di riproduzione e le copisterie (comma 4), che esercitano l’attività a fini commerciali e versano un compenso correlato al numero di copie effettuate. Dall’altro le biblioteche accessibili al pubblico (comma 5), per le quali la riproduzione interna è assoggettata a un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto indicati dall’art. 181-ter.
La diversa struttura del compenso riflette la diversa funzione dei soggetti coinvolti: il centro copia opera nel mercato e remunera l’utilizzo in misura proporzionale al suo volume; la biblioteca svolge un servizio di pubblico interesse e il legislatore ha preferito ancorarne il contributo a un parametro forfettario, più semplice da amministrare e indipendente dalla rilevazione puntuale delle singole copie.
Il ruolo della SIAE e la funzione degli accordi di categoria (art. 181-ter l.a.)
L’art. 181-ter l.a. affida alla SIAE la riscossione del compenso e la sua successiva ripartizione tra autori ed editori, anche non iscritti, secondo un sistema di campionamento gestito dalle associazioni rappresentative. La norma non fissa direttamente l’importo, ma rinvia ad appositi accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, ai quali è demandato il compito di determinarne la misura e le modalità di pagamento.
Per le biblioteche pubbliche non sono previste pattuizioni individuali, bensì intese generali per categorie omogenee. Per il comparto universitario l’accordo di riferimento è quello sottoscritto tra SIAE, le associazioni di autori ed editori e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che opera in rappresentanza degli Atenei e che ha definito un compenso parametrato al numero di studenti iscritti. La natura “di categoria” dell’intesa è il presupposto della sua efficacia espansiva.
La natura giuridica del compenso
Il compenso di reprografia non nasce dall’accordo SIAE-CRUI, ma direttamente dalla legge: è l’art. 68, comma 5, l.a. a stabilire che la riproduzione nelle biblioteche è consentita “a fronte” di un compenso forfettario. L’accordo di categoria svolge una funzione meramente determinativa – quantifica e disciplina le modalità di un obbligo che gli preesiste – e non costitutiva.
Da questa qualificazione discendono conseguenze pratiche rilevanti. L’efficacia dell’accordo non resta circoscritta ai soggetti firmatari, ma si estende a tutti gli Atenei che svolgano attività di reprografia, ivi compresi quelli che non vi abbiano formalmente aderito. La singola Università non può dunque sottrarsi al compenso eccependo la mancata sottoscrizione: poiché l’obbligo è radicato nella legge, l’accordo ne fissa semplicemente l’entità per l’intera categoria. L’autonomia universitaria non ne risulta compromessa, ma si esprime in una scelta a monte e di tipo diverso: l’Ateneo può decidere di offrire il servizio di fotocopiatura applicando l’accordo, oppure di non offrirlo affatto. Ciò che non gli è consentito è erogare il servizio sottraendosi al compenso. L’unico modo per restare estraneo al meccanismo è la rinuncia formale al servizio di reprografia.
Il compenso forfettario è rapportato, per ciascun Ateneo, al numero di studenti iscritti rilevato secondo i dati ministeriali, e va corrisposto annualmente in un’unica soluzione. La sua misura è dunque sganciata dal numero di fotocopie effettivamente realizzate: l’Università non può ridurla deducendo un utilizzo modesto del servizio, così come la SIAE non può pretenderne l’aumento allegando un volume elevato di riproduzioni. È proprio la natura forfettaria a perseguire una finalità di semplificazione, evitando contenziosi sulla quantificazione analitica e i relativi oneri di rilevazione.
A presidio del rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi – in primo luogo la soglia del quindici per cento – gli accordi prevedono in capo agli Atenei obblighi di natura informativa e organizzativa verso gli utenti, oltre alla facoltà per la SIAE di effettuare verifiche a campione sulle tipologie di opere riprodotte.
Il limite degli introiti e la ripartizione dell’onere della prova
L’art. 68, comma 5, l.a. circoscrive l’esborso stabilendo che il compenso è versato “nei limiti degli introiti riscossi per il servizio”, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. La ratio è duplice: da un lato garantire agli aventi diritto la remunerazione dovuta, dall’altro indurre le biblioteche a una gestione oculata del servizio.
Si tratta tuttavia di un limite che non opera automaticamente a vantaggio dell’Ateneo. Quando l’Università intenda invocarlo per ridurre o azzerare l’importo, è essa stessa a dover dimostrare in concreto quali introiti abbia percepito e quali costi abbia sostenuto per il servizio. La regola segue i principi generali in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.): chi allega un fatto idoneo a limitare o impedire l’altrui pretesa è tenuto a provarlo. La pretesa della SIAE, ancorata al parametro forfettario di fonte legale, gode di una posizione di favore; in assenza di una documentazione contabile puntuale e attendibile sugli introiti e sui costi del servizio, il tetto non può ritenersi dimostrato e l’obbligazione resta esigibile nella misura forfettaria.
Profili operativi per gli Atenei
Sul piano gestionale, la disciplina suggerisce alcune cautele. La prima è una scelta consapevole e formalizzata: se l’Ateneo non intende corrispondere il compenso, deve rinunciare al servizio di reprografia, non potendo mantenerlo eludendo l’obbligo. La seconda riguarda la tracciabilità: per poter invocare utilmente il limite degli introiti occorre predisporre e conservare una contabilità analitica del servizio, distinta e documentata, idonea a reggere il confronto in un eventuale contenzioso. La terza concerne i servizi affidati in outsourcing: i relativi contratti dovrebbero richiamare espressamente i limiti e i vincoli di legge, così da ripartire correttamente responsabilità e oneri tra Ateneo e gestore. Infine, resta centrale l’attività informativa verso l’utenza sui limiti di riproducibilità, sia per il rispetto sostanziale della soglia del quindici per cento, sia per documentare la diligenza dell’istituzione nell’attuazione dell’eccezione.
