La copia privata

I possessori di opere che ricadano nella categoria dei videogrammi e dei fonogrammi, secondo quanto stabilito dall’art. 71-sexies della Legge 633/1941 (la “Legge sul Diritto d’Autore” o “l.d.a.”), possono legalmente effettuare, a certe condizioni, la riproduzione privata per uso esclusivamente personale delle opere legittimamente acquisite.

La norma attua l’art. 5, n. 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE “InfoSoc” sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la quale ha conferito agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di talune opere per quanto attiene “le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati”.

La riproduzione è dunque consentita innanzitutto a condizione che venga effettuata da persone fisiche per uso personale: non è lecito realizzare copie per conto di una persona giuridica o da una persona giuridica per conto di una persona fisica. Per “uso personale” si intendono solo le riproduzioni effettuate dalla persona fisica per usi propri, con esclusione, ad esempio, di scambio con terzi, anche se non a fini di lucro.

In ogni caso, il tutto deve avvenire nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione apposte sull’opera dal titolare dei diritti (come, ad esempio i sistemi di c.d. “Digital Right Management” o “DRM”) per precluderne la copia o consentirne le sole riproduzioni legittime. Sebbene la norma preveda che tali misure di protezione debbano comunque consentire a chi ha acquistato legittimamente l’opera di effettuare una copia per uso personale, tale precetto non si applica alle opere cui si accede on-line/on-demand, oppure quando l’utente ha contrattualmente accettato il divieto di riproduzione, e ogni atto di elusione da parte dell’utente costituisce un illecito.

La disciplina della copia privata, dunque, bilancia il diritto di effettuare riproduzioni per uso personale con il la difesa giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Il compenso per la copia privata

In recepimento delle indicazioni comunitarie, l’art. 71-septies l.d.a. prevede, a fronte del diritto alla riproduzione privata, che gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché produttori di opere audiovisive e artisti interpreti ed esecutori, nonché i loro aventi causa, ricevano un c.d. “compenso per copia privata”, ossia uno specifico indennizzo.

Occorre precisare che la norma in questione fa riferimento solo a “fonogrammi”, “audiogrammi” e “videogrammi”, escludendo quindi di ogni altra opera protetta (salvo quanto previsto all’art. 68 l.d.a. per le opere a stampa) e, in particolare, il software, del quale è possibile effettuare solo una copia di backup ai sensi dell’art. 64-ter l.d.a.

Il compenso è costituito da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio, (per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi) oppure da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai supporti (per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi).

La misura del compenso è determinata ogni tre anni con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – sentiti il comitato consultivo permanente per il diritto di autore (istituito dall’art. 190 l.d.a.) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti – tenendo comunque conto dell’apposizione (o meno) delle misure tecnologiche di protezione, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.

I soggetti tenuti al versamento del compenso sono i produttori, gli importatori e i distributori di apparecchi di registrazione o di supporti vergini atti alla registrazione delle opere interessate. Nel caso in cui il produttore e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore.

Il compenso viene corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, agli autori e ai produttori di fonogrammi, e a propria volta questi ultimi devono corrispondere il cinquanta per cento del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori interessati.