Il principio di unicità dell’invenzione
Secondo il principio dell’unicità dell’invenzione espresso dall’art. 161 del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”), ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.
La funzione di tale principio è quello di evitare che un titolare possa ottenere l’esclusiva su molteplici soluzioni tecniche, potenzialmente molto differenti tra loro e/o finalizzate alla soluzione di differenti problemi tecnici, mediante il deposito di un’unica domanda di brevetto che sarebbe difficile da esaminare e gestire da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Conseguenze del mancato rispetto del principio di unicità
L’unicità dell’invenzione deve essere chiara a partire dalla descrizione e dalle rivendicazioni del brevetto nella relativa domanda.
Infatti, in caso di mancato rispetto del principio in questione, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) invita il richiedente a limitare la domanda ad una sola invenzione. A questo punto, il richiedente, se non riesce a dimostrare che tutte le invenzioni sono accomunate da uno stesso concetto inventivo, ha il dovere di accettare l’invito e la facoltà di presentare nuove domande (divisionali) per le invenzioni stralciate dalla domanda originaria.
In caso di mancata accettazione dell’invito, l’UIBM dichiara la domanda di brevetto invalida.
Eccezione al principio di unicità
Come anticipato, una domanda di brevetto può contenere rivendicazioni dirette a più invenzioni qualora tali invenzioni siano accomunate da uno stesso concetto inventivo.
Un tipico esempio di questa circostanza è rappresentato dai brevetti di procedimento, i quali possono comprendere anche il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso.
In altri termini, un brevetto di procedimento può comprendere sia il procedimento stesso che il prodotto ottenuto con il procedimento. Ad esempio, un brevetto per un nuovo metodo di produzione di pannelli solari può comprendere sia il metodo che i pannelli solari prodotti con esso.
L’eccezione è giustificata dal fatto che il prodotto ottenuto con un procedimento è spesso una diretta conseguenza del procedimento stesso e quindi incorpora lo stesso concetto inventivo.