Definizione
Lo sviluppo della tecnologia ha dato luogo a una particolare categoria di creazione intellettuale a contenuto tecnologico, che ha assunto la denominazione di “topografia dei prodotti a semiconduttori”, cioè materiali solidi che presentano caratteristiche di conduzione elettrica intermedie fra materiali conduttori e non conduttori.
I semiconduttori sono stati sfruttati soprattutto per la realizzazione dei circuiti integrati, ossia circuiti miniaturizzati in grado di incorporare, in una piccola piastrina (il c.d. “chip”), milioni di componenti elettroniche. Oggi i chip vengono prodotti da macchine utensili micrometriche, che ricevono le informazioni per costruirli da un software che comanda l’operazione di incisione. Questa tecnologia ha avuto una importanza fondamentale per lo sviluppo della telefonia mobile e dei computer.
Un circuito integrato appare, osservato da vicino, come un fitto tracciato di strade e di spazi di una città osservata dall’alto. Da qui deriva la denominazione di “topografia” di un prodotto a semiconduttori.
Protezione delle topografie
Mentre la protezione giuridica dei software è stata affidata in tutti gli ordinamenti al diritto d’autore, per quanto riguarda invece la protezione giuridica dell’hardware, quasi tutte le economie di mercato hanno optato per una protezione sui generis.
L’attività di sviluppo hardware consiste quasi sempre nella programmazione e nel disegno di circuiti fissati in strati formati da materiali semiconduttori. Tutto ciò, nonostante richieda un investimento notevole, non porta allo sviluppo di ritrovati tutelabili dalla legge, che quindi deve prevedere uno strumento di protezione ad hoc, poiché le altre forme tradizionali di tutela della proprietà intellettuale ed industriale sono difficilmente applicabili.
Ad esempio, la tutela del segreto industriale non avrebbe permesso il c.d. “reverse engineering” (cioè la possibilità, da parte di terzi, di analizzare e studiare i prodotti in cui è fissata la topografia presenti sul mercato, e realizzare prodotti migliorativi), che deve essere consentito nelle topografie dei prodotti a semiconduttori, in quanto destinate ad essere inglobate in prodotti commerciali accessibili al pubblico.
Neanche la tutela autorale può essere applicabile, poiché le topografie dei prodotti a semiconduttori non sono assimilabili ad un’opera di ingegno come avviene per il software; anche se, secondo certa dottrina, per la riproduzione bidimensionale della topografia può esserci una tutela simile a quella autoristica.
La protezione brevettuale è inadatta sia perché è difficile fornire una descrizione di una topografia di un prodotto a semiconduttori, sia perché diventa complicato rispettare dei requisiti di brevettabilità (fra tutti, l’originalità e l’altezza inventiva), perché le topografie dei prodotti a semiconduttori spesso derivano da soluzioni tecniche già note.
Successivamente al Semiconductor Chip Protection Act statunitense, risalente al 1984, in ambito comunitario è stata promulgata la Dir. CEE 87/54 del 16/12/1986, che ha imposto agli Stati Membri la creazione di un titolo sui generis specificamente dedicato a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori.
La tutela nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano si è adeguato alle disposizioni contenute nella Direttiva con la Legge 70/1989, le cui disposizioni sono state integrate poi negli artt. 87-97 del Decreto Legislativo 30/2005 (il “Codice della Proprietà industriale” o “c.p.i.”).
L’art. 87 c.p.i. definisce prodotto a semiconduttori ogni ritrovato, finito o intermedio, consistente in un insieme di materiali: (i) che comprende uno strato di materiale semiconduttore; (ii) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; e (iii) che è destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
La topografia invece è definita come una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, e in tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
Solo le topografie – che possono riguardare anche parti isolate del prodotto – possono essere oggetto di tutela, mentre non possono esserlo i prodotti a semiconduttori in quanto tali.
Il titolare della topografia ha un diritto esclusivo di essa, che gli consente di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia medesima, oltre che di sfruttare commercialmente, detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, e importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia. Come avviene per altri diritti di proprietà intellettuale, costituisce sfruttamento commerciale la vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale, o l’offerta per tali scopi (così dispone l’art. 90 c.p.i.).
I diritti sulla topografia comprendono il diritto di vietare a terzi sia la copia del progetto di topografia, sia il relativo sfruttamento commerciale.
La topografia del prodotto a semiconduttore e il suo involucro esterno possono riportare una menzione e ricomprendere una serie di elementi quali il segno T racchiuso da un cerchio, la data cui la topografia è stata sfruttata commercialmente per la prima volta, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia. La menzione di riserva serve a dare la prova di avvenuta registrazione della topografia, della rivendicazione di titolarità, nonché dell’intenzione del titolare di chiedere la registrazione della topografia entro due anni dal primo sfruttamento commerciale.
La menzione non può essere apposta su prodotti per cui la registrazione non sia stata chiesta entro due anni dal primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, o sia stata definitivamente rifiutata.
Limiti al diritto sulla topografia
Come detto, il diritto sulla topografia si limita ad essa, pertanto non comprende concetti, processi, sistemi, tecniche, o informazioni codificate incorporati nelle topografie stesse. È quindi consentito il reverse engineering.
Inoltre, il diritto sulla topografia non si estende alle riproduzioni compiute in ambito privato e in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della tipografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.
I diritti sulla topografia si estinguono dieci anni dopo la fine dell’anno civile del primo sfruttamento commerciale non segreto della topografia in una qualsiasi parte del mondo, oppure dopo la fine dell’anno civile di presentazione della domanda di registrazione.