Il brevetto, definito dall’art. 45 del D.Lgs. n. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”), è l’istituto giuridico attraverso il quale l’ordinamento garantisce all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo.
Gli elementi materiali che costituiscono un brevetto, secondo l’art. 51, comma 1, c.p.i. e, a livello comunitario, l’art. 78 della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (CBE) sono: (i) il riassunto, (ii) la descrizione, (iii) le rivendicazioni e (iv) i disegni.
Il riassunto
Il riassunto, che non deve contenere più di 150 parole né disegni, ha lo scopo di definire sinteticamente l’oggetto dell’invenzione e i suoi scopi. La sua utilità è quella di tutelare i terzi, che già dal riassunto possono capire subito se il brevetto può essere rilevante per determinare l’esistenza di diritti esclusivi su un prodotto o processo, senza dover leggere tutto il testo.
La descrizione
L’art. 51 c.p.i. stabilisce che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve unirsi una descrizione dell’invenzione.
La descrizione, richiamata anche dall’articolo 160 c.p.i., comma 3, lettera a), deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell’invenzione:
- specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
- indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.
Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.
La descrizione deve porre in risalto lo scopo dell’invenzione o del modello, cioè il problema tecnico che l’invenzione o il modello si prefigge di risolvere. Secondo il comma 2 dell’art. 51 c.p.i., un’invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell’invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo.
La ratio della legge è che, una volta scaduta la privativa del brevetto, l’invenzione possa essere utilizzata dall’intera collettività, e, a questo scopo, è necessario che gli elementi atti a riprodurne gli insegnamenti siano contenuti nella descrizione e, quindi, a disposizione di tutti. Pertanto, è ritenuta insufficiente la descrizione che non consenta all’esperto del ramo di attuare l’invenzione senza fare ricorso ad ulteriori attività di ricerca o sperimentazione che vadano al di là di semplici attività di routine.
Il concetto di “normalità” dell’attività di routine richiesta viene utilizzata per valutare la sufficiente descrizione della privativa. In particolare, viene considerata al di là della attività normale quella che richiede, al tecnico medio del settore, una serie di tentativi ed errori.
La competenza richiesta al tecnico del settore per valutare la sufficienza della descrizione è diversa da quella richiesta all’esperto del ramo che è chiamato a valutare l’attività inventiva. Al primo, infatti, è richiesto un minore livello di conoscenze, che coincidono esclusivamente con quanto divulgato dal brevetto, dai documenti in esso citati, dalle conoscenze generali comuni del settore, e dalla tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è tenuto a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.
Le rivendicazioni
Alle rivendicazioni è dedicato l’art. 52 c.p.i., che codifica il principio della centralità delle stesse: l’ambito di protezione conferito dal brevetto, infatti, è definito proprio dalle rivendicazioni, ed è a queste che l’interprete deve fare riferimento per valutare eventuali violazioni dell’esclusiva brevettuale da parte di terzi.
Esse definiscono ciò che rientra nell’ambito di protezione del brevetto, e si distinguono in rivendicazioni indipendenti, che sono autonome le une rispetto alle altre e possono da sole formare oggetto di un brevetto; e rivendicazioni dipendenti, che sono tali in quanto sostenute e giustificate da rivendicazioni indipendenti. Le rivendicazioni indipendenti rivendicano tutte le caratteristiche essenziali dell’invenzione. Le rivendicazioni indipendenti sono solitamente seguite da una o più rivendicazioni dipendenti che possono riguardare particolari realizzazioni dell’invenzione rivendicata nella rivendicazione indipendente, e vanno così a definire un ambito di protezione via via più ristretto rispetto alle rivendicazioni indipendenti.
Le rivendicazioni devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione.
I disegni
Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici dell’invenzione e illustrare meglio alcune sue caratteristiche indicate nella descrizione.
Il deposito dei disegni è facoltativo, ma qualora vengano presentati, devono essere redatti secondo specifiche regole formali: i disegni che possono essere eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. I disegni devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4, con margini di almeno 2,5 cm.
È obbligatorio allegare un esemplare dei disegni, nel caso in cui siano stati citati nella descrizione. Se con il deposito della domanda sono stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l’esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto.