Definizione di banca dati
Le banche dati sono “opere di compilazione”, ossia opere dell’ingegno costituite da raccolte di altre opere, informazioni e altri materiali.
Le banche dati meritevoli di tutela sono solo quelle che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Ne consegue, pertanto, che sono escluse dalla tutela del diritto d’autore le banche dati che dispongono i materiali secondo criteri ordinari o banali. Ad esempio, non potrà considerarsi creativa la banca dati che contiene tutti i dati disponibili su un determinato argomento, o quelle che dispongano i propri contenuti secondo criteri particolarmente comuni (ad es., alfabetico o cronologico).
Ad essere tutelata, quindi, è l’originalità della disposizione dei materiali all’interno della banca dati, indipendentemente dal fatto che i relativi dati, presi singolarmente, siano tutelabili secondo il diritto d’autore in quanto opere originali oppure no.
Il n. 9 dell’art. 2 della Legge 633/1941 (i.e., la Legge sul diritto d’autore o “l.d.a.”) stabilisce i requisiti affinché una banca dati sia tutelabile. Essa deve infatti costituirsi come una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti (anche nozioni, informazioni o numeri) e tali opere o dati devono essere sistematicamente o metodicamente disposti (cioè disposti mediante un qualche specifico criterio ordinativo) e devono essere individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (ad es., mediante mezzi cartacei).
Diritti esclusivi dell’autore della banca dati
I principali diritti spettanti all’autore di una banca dati tutelata dal diritto d’autore in virtù dell’originalità della sua struttura, sono enunciati dall’art.64-quinquies l.d.a.:
- la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, e con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, della banca dati;
- la traduzione, l’adattamento, la modifica alla disposizione dei dati, o di qualsiasi altra natura, della banca dati;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
Gli atti sopra elencati possono essere lecitamente effettuati anche da un utente legittimo della banca dati, senza richiesta di autorizzazione al titolare del diritto d’autore, solo però se necessari all’accesso o alla consultazione della banca dati stessa per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, previa indicazione della fonte.
Diritto “sui generis”
Anche le banche dati che non rispondono ai criteri di originalità della propria struttura possono ricevere una tutela “ad hoc” in ragione degli investimenti rilevanti, in termini economici e lavorativi, che sono stati necessari per la loro realizzazione.
L’art. 102-bis della l.d.a., infatti, stabilisce che il “costitutore”, ovvero il soggetto che abbia effettuato tali investimenti, possa godere del cosiddetto diritto “sui generis”, che gli riconosce il diritto esclusivo di vietare le operazioni di “estrazione” o “reimpiego” della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. Per “estrazione” si intende la riproduzione o, comunque, il trasferimento permanente o temporaneo del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; per “reimpiego” si intende invece la messa a disposizione del pubblico del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio o trasmissione, effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
Il diritto del costitutore tutela quindi il contenuto della banca dati, e ciò indipendentemente dal fatto che esso sia tutelato dal diritto d’autore, anche nel caso in cui questo sia lecitamente reperibile altrove.
La tutela garantita dal diritto del costitutore (sui generis) e quella garantita dal diritto d’autore sono indipendenti tra di loro. Si differenziano, infatti, sia dal punto di vista dei soggetti tutelati, che sono il costitutore (investitore) della banca dati in un caso, e l’autore della stessa nell’altro, sia dal punto di vista dei requisiti richiesti per la tutela, e cioè l’investimento economico alla base della realizzazione della banca dati in un caso, e l’originalità e creatività della struttura nell’altro.
Il diritto del costitutore ha una durata di 15 anni, quindi molto inferiore rispetto a quella ordinaria prevista per il diritto d’autore. Tale durata può essere prorogata, fino a raggiungere un massimo di 30 anni complessivi, qualora vengano apportate al contenuto della banca dati modifiche o integrazioni tali da comportare nuovi investimenti rilevanti.