Il software: definizione

Il software, secondo il modello normativo sulla protezione dei programmi per elaboratore della WIPO del 1978, viene definito come l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni contenute in qualsiasi forma o supporto, che sia capace – direttamente o indirettamente – di fare eseguire od ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo dell’elaborazione elettronica dell’informazione

Semplificando, il software non è altro che l’insieme di input impartiti alla macchina (hardware) per ottenere da questa l’esecuzione di un determinato compito volto a risolvere un problema pratico.

Il software è costituito da un codice sorgente e da un codice oggetto (detto “binario”): con il primo termine si indica il linguaggio convenzionale utilizzato dal programmatore per scrivere il software, con il secondo si intende il linguaggio della macchina (in bit), necessario a trasformare automaticamente il primo e a renderlo elaborabile dall’hardware. In pratica, il codice oggetto è l’insieme delle istruzioni destinate ad essere elaborate dal software e a condurlo all’esecuzione dello specifico compito.

Quadro normativo

A livello comunitario, la tutelabilità del software come opera dell’ingegno nasce con la Direttiva CE 250/91, che per la prima volta ha esteso la protezione esclusiva delle opere dell’ingegno ai programmi per elaboratore.

Nel 1994, l’art. 10 dell’accordo elaborato dalla World Trade Organization e noto come “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPs) sancisce che i programmi per elaboratore, il codice sorgente e il codice oggetto sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, che per la prima volta, nel 1886, sanciva il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti.

Il D.Lgs. 518/1992, che ha ratificato la Direttiva CE 250/91, è stato il primo riconoscimento normativo del software in Italia. Successivamente, la Legge 747/1994 ha ratificato gli accordi TRIPs modificando alcuni articoli della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 – la “L.d.A.”) in materia di software. In seguito, le norme relative alle sanzioni civili e penali a tutela del software hanno subito un’ulteriore modifica con l’entrata in vigore della Legge 248/2000.

Il diritto d’autore

Diritti morali e patrimoniali

Il software, essendo assimilato ad un’opera letteraria è dunque annoverabile tra le opere protette ai sensi della L.d.A., che prevede all’art. 2, comma 8, che sono tutelati «i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore».

Alla luce di quanto precede, all’autore di un software vengono riconosciuti dei diritti – sia “morali” che “patrimoniali” – a partire dal momento della creazione dell’opera, diritti che vengono così acquisiti a titolo originario.

In particolare, quanto ai diritti morali, questi sono inalienabili ed esistenti indipendentemente dalla cessione a terzi dell’opera o dalla stipula di un contratto che ne preveda l’utilizzazione economica, poiché strettamente legati all’autore. Tali diritti, sanciti dagli artt. 20 e 24 della L.d.A., sono: (i) il diritto alla paternità del software; (ii) il diritto all’onore e alla reputazione; (iii) il diritto di inedito, che concede all’autore la possibilità di scegliere se pubblicare o meno il software.

Quanto, invece, ai diritti patrimoniali, questi permettono all’autore lo sfruttamento economico dell’opera (previsto dall’art. 12 L.d.A.), sia in forma originale che in forma derivata, e di ricevere un compenso per ogni tipo di utilizzo della stessa, tra cui: (i) l’attività di commissione/sviluppo software; (ii) il noleggio; (iii) la licenza d’uso.

La durata della tutela è quella ordinaria: 70 anni dalla morte dell’autore o, in caso di più autori, dell’ultimo di questi.

La creatività e ambito di protezione

La tutela apprestata dalla L.d.A. implica che venga protetta la forma espressiva del software, e non le idee (o funzioni) su cui il programma è basato.

A tale proposito occorre precisare che il diritto di autore non protegge né lo scopo né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere né i diagrammi di flusso che descrivono in dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro: vengono tutelati soltanto il codice sorgente e il codice oggetto del software.

La creatività necessaria ad un software per ottenere la protezione d’autore sussiste anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto ad opere precedenti.

Attività consentite all’utilizzatore in assenza del consenso dell’autore

La L.d.A. ha previsto alcune eccezioni ai diritti di esclusività conferiti all’autore del software, con particolare riferimento: (i) alle attività di riproduzione ed elaborazione (inclusa la correzione degli errori), che non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti se tali attività sono necessarie al legittimo avente causa per utilizzare il software conformemente alla sua destinazione; (ii) al diritto dell’avente causa di effettuare una copia di backup del software, se è necessaria per il suo uso, diritto che comporta la nullità di clausole contrattuali che dispongono altrimenti; (iii) al diritto di usare una copia del software, nell’ambito delle operazioni che ha diritto di eseguire, per osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di individuare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento che lo costituisce; (iv) alla c.d. “decompilazione” (o operazione che consente di risalire dal programma oggetto al programma sorgente), che è consentita nel caso in cui essa sia effettuata al solo fine di diffondere le conoscenze delle tecnologie informatiche e per consentire l’interoperabilità tra programmi, a condizione che tali operazioni siano eseguite – limitatamente alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità – dal soggetto che abbia il diritto di usare una copia del software e che le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili.