Definizione di design industriale
Il design industriale può essere definito come quell’insieme di caratteristiche esteriori che donano ad un prodotto ciò che lo distingue sul mercato, facendo coesistere, nello stesso oggetto, una finalità pratica e una cura dell’aspetto esteriore per renderlo gradevole.

Una definizione più precisa è offerta dalla norma europea che disciplina il disegno industriale (i.e., il Regolamento CE n. 6/2002), la quale si riferisce «all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

In altri termini, il design rappresenta l’aspetto esteriore ed estetico del prodotto e tale particolarità lo distingue da un modello di utilità: quest’ultimo, infatti, protegge gli aspetti “tecnico-funzionali” di un prodotto (ad es., migliorandone l’efficacia, l’applicazione, ecc.), mentre il design solo quelli estetici o decorativi.

I requisiti per la tutela del design industriale
La novità e il concetto di divulgazione
Il D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – “c.p.i.”) dispone, tra i requisiti necessari alla tutela del design industriale, la novità, che consiste nell’assenza di divulgazione – anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (o di priorità, laddove questa venisse rivendicata) – di design identici (cioè le cui caratteristiche differiscono rispetto a quello per il quale è chiesta tutela soltanto per dettagli irrilevanti).

Essenziale, dunque, è il requisito della totale assenza di divulgazione: per essere registrabile, il design non deve essere stato accessibile al pubblico (tramite una precedente registrazione) o reso pubblico (presentandolo o immettendolo in commercio) prima del deposito della domanda di registrazione.

Il c.p.i., tuttavia, consente eccezioni alla regola suddetta, nei seguenti casi:

  • il design è stato rivelato ad un terzo sotto vincolo di riservatezza, esplicito o implicito
  • sussiste un abuso nei riguardi del creatore del design o dell’avente diritto
  • il design è stato reso accessibile dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione; tale ipotesi consente all’autore di registrare il design dopo che, per il periodo citato (noto come periodo “di grazia” o di “tolleranza”), ha potuto testarne efficacia e il successo tra i consumatori, evitando di sostenere i costi di registrazione per prodotti che non riscuotono successo nel pubblico.

In tali ipotesi, pertanto, il design è registrabile, pur essendo stato già divulgato.

Il carattere individuale e l’utilizzatore informato
Un ulteriore requisito richiesto ai fini della registrazione del design è la presenza di un suo “carattere individuale”, ovvero della circostanza – prevista dall’articolo 33 c.p.i. – che «l’impressione generale che il design suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore» da qualsiasi design divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione (ovvero dalla rivendicazione della priorità).

Quindi, secondo la norma, il design deve apparire, ad un “utilizzatore informato”, inedito rispetto a qualunque altro design fino a quel momento realizzato. Quanto ai confini della figura dell’utilizzatore informato, in dottrina e giurisprudenza sono emersi diversi orientamenti: da un lato, tale soggetto viene associato all’operatore professionale del settore, dall’altro lato, viene identificato nel consumatore finale attento al design e ai dettagli del prodotto. In ogni caso, la sua identità è declinata secondo il settore merceologico di riferimento del design.

La durata e la nullità della protezione
L’articolo 37 c.p.i. stabilisce che la registrazione protegge il design per 5 anni, rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni, mentre il successivo articolo 43 disciplina le cause di nullità della registrazione.

Tali ultime cause, in particolare, possono suddividersi in cause di nullità “assoluta” (e, cioè: il design non possiede i requisiti di registrabilità o è contrario all’ordine pubblico o al buon costume oppure il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla) e cause di nullità relativa (e, cioè: il design è in conflitto con un design già reso noto o viola un segno distintivo ovvero un’opera protetta dal diritto d’autore, oppure utilizza emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative).

Le cause di nullità assoluta possono fatte valere da chiunque ne abbia interesse, mentre le cause di nullità relativa possono essere fatte valere solo dai titolari di diritti preesistenti o da soggetti aventi causa interessati all’uso.

La tutela dei design comunitario non registrati
In aggiunta alla tutela del design registrato, il Regolamento CE n. 6/2002 prevede un ulteriore sistema di protezione, aggiungendo alla tutela dei design registrati anche la protezione di quelli che non lo sono.

In particolare, la norma citata offre protezione per 3 anni a partire dalla data certa di divulgazione all’interno dell’Unione Europea, purché tale divulgazione sia avvenuta solo in ambienti specializzati del settore (ad es., nell’ambito di fiere, esposizioni, ecc.).

Tuttavia, tale forma di tutela contro terzi contraffattori è accordata solo se il titolare del design non registrato è in grado di dimostrare: (i) la data e il luogo della prima divulgazione; (ii) che il design contestato ha le stesse caratteristiche del design non registrato; (iii) che gli ambienti interessati all’interno dell’Unione europea avrebbero potuto essere a conoscenza della divulgazione stessa.

La difficoltà di provare tutti i citati requisiti fanno del design comunitario non registrato una forma di protezione di non facile conseguimento.