La tradizione gastronomica europea ha un ruolo fondamentale nella definizione dell’identità culturale delle regioni comunitarie, e l’elevata qualità è il principale punto di forza del settore agroalimentare dell’Unione Europea.

Tale forza spesso trae origine dal luogo di produzione e dai metodi utilizzati per produrre le eccellenze gastronomiche europee. Quanto precede ha spinto l’Unione Europea ad emanare regolamenti sulla protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che sono parte integrante delle politiche europee per la qualità agroalimentare.

Le indicazioni geografiche
Indicazioni geografiche non qualificate
L’indicazione geografica semplice o non qualificata può essere definita come l’indicazione che fa riferimento ad un prodotto, riguardo la sua provenienza da una determinata area geografica.

L’esempio più rappresentativo di indicazione geografica semplice o non qualificata è la locuzione “made in”, indicazione tutelata dalla legge 166/2009 con riferimento a “prodotti interamente italiani”, prevedendo anche una sanzione penale per i contravventori. A tale proposito, la Cassazione è concorde nell’affermare che le diciture quali “Made in Italy”, “100% Italia” e simili possono essere utilizzate solo su prodotti interamente realizzati nel territorio italiano.

Indicazioni geografiche qualificate
Le indicazioni geografiche qualificate evocano nei prodotti la presenza di determinate qualità strettamente collegate all’area geografica di provenienza, dovute a fattori ambientali e climatici tipici, o a know-how tradizionali sviluppatisi in tale area nel corso del tempo.

Tali indicazioni godono di forme di tutela peculiari e possono distinguersi in indicazioni geografiche non titolate ed indicazioni geografiche titolate.

Le indicazioni geografiche non titolate
Le indicazioni geografiche non titolate, disciplinate dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o “C.P.I.”), conferiscono tutela alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Ne consegue che è vietato, quando ciò può trarre in inganno il pubblico o sfrutti indebitamente la reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni e di denominazioni d’origine, o altri mezzi apposti su un prodotto che suggeriscano che esso presenti qualità che sono proprie di prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica, ma che non sia il reale luogo d’origine di tale prodotto.

Ai fini della protezione delle indicazioni geografiche di cui agli artt. 29 e 30 C.P.I. non è prevista alcuna forma di registrazione.

Le indicazioni geografiche titolate
Premessa
Le indicazioni geografiche titolate sono le indicazioni che vengono maggiormente applicate e comprendono i marchi “DOP” e “IGP”. Si potrebbero paragonare, concettualmente, ai marchi collettivi, trattandosi di segni utilizzabili da una pluralità di imprenditori tenuti al rispetto di un determinato “disciplinare” di produzione e alla sottoposizione ad un organismo di controllo, oltre al fatto che devono indicare in maniera specifica la provenienza geografica dei prodotti a cui vengono apposti.

Tuttavia, le indicazioni geografiche presentano numerose differenze rispetto ai marchi collettivi, sia per quanto riguarda la costituzione del titolo e la titolarità dello stesso, sia per l’ambito di tutela.

La disciplina delle Denominazioni di Origine (DOP) e delle Indicazioni Geografiche (IGP) con riferimento ai prodotti alimentari ed alle bevande è contenuta nel Regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, che comprende anche la disciplina afferente alle specialità tradizionali garantite (STG).

Le Denominazioni di Origine (DOP)
Secondo la definizione del legislatore europeo, le DOP identificano un prodotto: (i) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; (ii) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e (iii) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Le Indicazioni Geografiche Protette (IGP)
Le (IGP) identificano un prodotto: (i) originario di un determinato luogo, regione o paese; (ii) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e (iii) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

In base alle norme sull’IGP, il nesso può consistere semplicemente nella reputazione attribuibile al prodotto, se questa è stata acquisita grazie alla propria origine geografica. In questo caso, le reali caratteristiche del prodotto non sono fattori determinanti ai fini della registrazione.

Le Specialità tradizionali garantite (STG)
Le STG sono state introdotte con il Regolamento CE n. 2082/1992, poi sostituito dal Regolamento CE n. 509/2006, allo scopo di garantire una certificazione di carattere specifico a prodotti che siano tradizionali e che possiedano caratteristiche distintive rispetto ad altri analoghi e appartenenti alla stessa categoria.

La tradizionalità può consistere nell’utilizzo di materie prime tradizionali oppure nella composizione o nel metodo di produzione e/o di trasformazione. In particolare, il Regolamento precisa che per “tradizionale” si intende un utilizzo sul mercato europeo attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale (almeno 25 anni).

La specificità è invece definita come “l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria”; tali elementi possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto (come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche) o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione.

I requisiti per la registrazione: il Disciplinare di produzione
Come sopra accennato, la norma europea prevede che, per poter beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un “disciplinare”.

Il “disciplinare” ha lo scopo di fornire una guida alla produzione che definisca con chiarezza tutti i passaggi del processo produttivo, ponendo limiti e stabilendo prescrizioni, procedure e metodi oggettivi e, quindi, facilmente attuabili e controllabili.

Il documento deve essere redatto in modo tale che un organismo indipendente possa certificare, sulla base di controlli analitici e di routine, l’applicazione corretta delle norme e delle procedure, garantendo così il rispetto dei parametri di qualità del prodotto ottenuto. Una volta formulate, le indicazioni per il prodotto saranno vincolanti.

Il disciplinare è parte integrante della domanda di registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica, domanda che deve indicare: (i) il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente o degli organismi che verificano il rispetto del disciplinare; (ii) il disciplinare stesso; (iii) un documento unico contenente i principali elementi del disciplinare, una descrizione del prodotto, della delimitazione della zona geografica e che descriva il legame tra il prodotto stesso e tale zona geografica.

Regolamento UE n. 1151/2012 consente anche la registrazione di DOP e IGP di Paesi terzi, ma in tal caso la procedura di registrazione è gestita dalla Commissione Europea e la domanda può essere inoltrata direttamente dal richiedente. Analogamente, i soggetti stabiliti nei Paesi terzi possono opporsi alla registrazione senza l’obbligo di passare attraverso le amministrazioni dei relativi Paesi.

Ambito di tutela
L’ambito di tutela attribuito alle indicazioni geografiche titolate dalla normativa europea supera quello previsto dall’ordinamento italiano in relazione ai marchi.

In particolare, le DOP e le IGP ricevono tutela in caso di:

  • qualsiasi loro impiego commerciale, diretto o indiretto, per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con le denominazioni in questione o nella misura in cui l’uso di tali denominazioni consentano di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
  • qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
  • qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
    qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

La tutela viene attuata con riferimento a prodotti comparabili a quelli oggetto di tutela. In questo senso, l’ambito di protezione è più ristretto di quello definito dal concetto di “prodotti affini” in relazione ai marchi d’impresa, ma più ampio rispetto a quello stabilito dalla giurisprudenza per i marchi collettivi, in cui si fa riferimento ai prodotti “specificamente contraddistinti”. Si tratta, comunque, di una tutela rafforzata che prescinde dal rischio di confusione in ordine all’origine territoriale e alle qualità del prodotto, in quanto si realizza anche in caso di “semplice evocazione”.

Organismi di controllo e Consorzi di tutela
Tutti i prodotti agricoli ed alimentari registrati come DOP, IGP o STG devono essere sottoposti ad un sistema di controllo, che consiste in attività tecniche di accertamento finalizzate a garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare di produzione.

Per l’Italia, il MIPAAF viene individuato come l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della vigilanza, e viene inoltre previsto che l’attività di controllo sia svolta da autorità pubbliche designate e da organismi privati, autorizzati con decreto dello stesso Ministero.

A tal proposito, vengono istituiti dei Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche, con lo scopo di tutelare, promuovere, valorizzare, informare e curare gli interessi relativi alle denominazioni. L’attività di vigilanza dei Consorzi copre unicamente le attività di commercializzazione dei prodotti protetti, mentre non può riguardare gli organismi di controllo né l’attività di autocontrollo.