I diritti trasmissibili
Il diritto d’autore tutela sia il diritto “personale” dell’autore (cioè, il c.d. “diritto morale”) sia quelli di carattere economico (cioè, il c.d. “diritto patrimoniale”).
In particolare, i diritti patrimoniali dell’opera consentono all’autore di avvalersi dei vantaggi economici che l’opera stessa è in grado di dare; in altri termini, l’autore può cedere a terzi, mediante compenso, i diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione e traduzione. Si tratta di diritti, che la legge riconosce in capo all’autore come diritti “a titolo originario” (cioè, che sorgono automaticamente al nascere dell’opera) che durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte.
A differenza del diritto morale – che è il diritto inalienabile (e, quindi, non può essere oggetto di trasferimento a terzi) dell’autore di tutelare la sua personalità e reputazione, la paternità e la gestione dell’opera – i diritti di sfruttamento economico dell’opera possono essere acquistati, alienati o trasmessi, sia mediante contratto o atto stipulato tra le parti sia per successione in caso di morte, secondo quanto stabilito dagli artt. 107 e ss. della Legge 633/1941 (“Legge sul diritto d’Autore”, di seguito “l.d.a.”).
Successione a causa di morte dell’autore
Dopo la morte dell’autore, è previsto un periodo di tre anni durante il quale il diritto di utilizzazione dell’opera rimane indiviso fra gli eredi, salvo autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria in caso di gravi ragioni che lo giustifichino.
Decorso il triennio, i coeredi possono decidere su comune accordo che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da questi stabilita. In tal caso, gli eredi nominano una persona estranea alla successione per l’amministrazione e la rappresentanza dei loro interessi, fermo restando che in caso di inerzia o di mancato accordo fra i coeredi, l’amministrazione viene conferita alla SIAE con provvedimento del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera con il limite previsto dall’art. 117, comma 2, l.d.a., in base al quale – fatto salvo il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie o un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – non può autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, né l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici.
Un’eccezione: il diritto di ritiro dell’opera dal commercio
L’art. 142 l.d.a. prevede che, nonostante la cessione dei diritti, l’autore conserva comunque il diritto, personale e non trasmissibile, di ritirare l’opera dal commercio. Tale diritto può essere esercitato dall’autore nel caso in cui vi siano gravi ragioni morali, che possono comprendere motivi di ordine strettamente etico, di natura intellettuale, politica o religiosa.
L’autore, per esercitare tale diritto, deve notificare le proprie intenzioni ai soggetti ai quali ha ceduto i diritti e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ne dà pubblica notizia, fermo restando comunque il diritto degli interessati di ricorrere al Giudice – entro un anno dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni – per opporsi alla richiesta dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
L’Autorità Giudiziaria, se ritiene che sussistano le gravi ragioni invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera. In tal caso, l’autore ha comunque l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di sfruttamento dell’opera in questione, con un ammontare stabilito dalla stessa Autorità Giudiziaria.
Dichiarato sospeso il commercio dell’opera, ogni attività di riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate dalla legge per la violazione del diritto di autore.