Negli ultimi anni, le tecnologie di additive manufacturing hanno progressivamente esteso il proprio ambito di applicazione, passando dal contesto strettamente industriale a realtà produttive più diffuse, quali officine specializzate e fab-lab. In questo scenario, la stampa tridimensionale può consentire alle imprese di contenere i costi di sviluppo e di test dei prodotti, oltre a favorire, potenzialmente, fenomeni di reshoring produttivo e una riduzione delle emissioni di CO₂, grazie alla localizzazione della produzione.

Opportunità e rischi nel quadro europeo
La stampa 3D, sviluppatasi a partire dagli anni Sessanta e diffusasi in modo significativo dagli anni Ottanta, è oggi considerata una delle tecnologie prioritarie per l’Unione europea. Essa consente di realizzare oggetti fisici a partire da file digitali e trova applicazione in numerosi settori, tra cui l’aerospazio, l’automotive, i dispositivi medici e i beni di consumo.
Sotto il profilo economico e ambientale, la stampa 3D presenta diversi vantaggi: dalla riduzione dei rifiuti alla possibilità di produrre localmente pezzi di ricambio, fino alla creazione di nuove professionalità altamente qualificate. Accanto a tali opportunità, emergono però rilevanti profili critici. In particolare, la circolazione online di file tridimensionali facilita la riproduzione non autorizzata di modelli e opere, rendendo più complessa l’attività di contrasto alla contraffazione e determinando una sorta di dissociazione tra il momento creativo e quello produttivo.
In questo contesto si colloca la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla stampa 3D (three-dimensional printing, a challenge in the fields of intellectual property rights and civil liability) che, pur non introducendo una disciplina autonoma, ha rappresentato un importante atto di indirizzo politico con cui l’Unione ha riconosciuto che la manifattura additiva pone questioni nuove e trasversali in materia di proprietà intellettuale. In particolare, il Parlamento ha evidenziato che la diffusione di stampanti 3D, file digitali e servizi di stampa rende più agevole la riproduzione di opere, modelli e prodotti, con possibili ricadute su copyright, brevetti, design, marchi tridimensionali e indicazioni geografiche. Per questo motivo, la risoluzione ha invitato la Commissione a verificare l’adeguatezza del quadro normativo esistente, a riflettere su strumenti di tracciabilità, protezione dei file ed enforcement, e ad adattare la disciplina europea alle peculiarità di una filiera produttiva sempre più digitale, decentralizzata e frammentata.

Diritto d’autore e diritti morali
La riproduzione di un’opera mediante stampa 3D coinvolge, in primo luogo, il diritto d’autore. In linea generale, nel sistema europeo un’opera dell’ingegno è tutelata automaticamente dal momento della sua creazione, con la conseguenza che il titolare dei diritti può opporsi alla riproduzione, modifica o distribuzione dell’opera stessa in assenza di autorizzazione.
La tutela patrimoniale si estende, di regola, fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, salva la persistenza di taluni diritti morali o l’eventuale operatività di regimi speciali di protezione previsti dagli ordinamenti nazionali. Decorso tale termine, l’opera entra nel pubblico dominio e può, in linea di principio, essere liberamente riprodotta. Resta tuttavia fermo che, in determinati casi, musei, enti culturali o soggetti che detengono materialmente il bene possono imporre limiti o condizioni alla scansione e alla distribuzione dei relativi modelli tridimensionali.

Brevetti, modelli e design
La stampa 3D può altresì riguardare componenti meccanici, dispositivi medici o altri prodotti industriali suscettibili di protezione brevettuale o come disegni e modelli. Qualora un file CAD venga sviluppato autonomamente, senza riprodurre un bene o una soluzione già protetti, non sussiste, di per sé, una violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Diversamente, la condivisione, l’hosting o il download di un file CAD relativo a un prodotto protetto da brevetto o da design, in assenza del consenso del titolare, può integrare una condotta illecita. Resta inoltre aperta una questione particolarmente rilevante: se la scansione tridimensionale di un prodotto esistente dia luogo a un nuovo diritto sul file ottenuto oppure costituisca una mera riproduzione in violazione di diritti preesistenti. La risposta non può che dipendere, caso per caso, dalla natura della tutela invocata e dal grado di originalità o di autonomia creativa del modello digitale risultante.
Uno sviluppo molto rilevante della normativa a riguardo è costituito dal design package del 2024. Nella riforma della protezione dei disegni e modelli, il legislatore europeo ha esplicitamente voluto adattare il sistema all’era digitale e alla stampa 3D, chiarendo che anche la creazione, il download, la copia e la messa a disposizione di media o software che registrano il design possono integrare un uso dello stesso.

Marchi e contraffazione
Un ulteriore profilo riguarda la tutela dei marchi, in particolare quelli tridimensionali. Un oggetto stampato in 3D potrebbe infatti riprodurre la forma distintiva di un prodotto oppure incorporare un segno noto, con conseguente possibile pregiudizio per il titolare del marchio.
Sebbene le riproduzioni a carattere non commerciale non rientrino sempre, in modo immediato, nell’ambito delle violazioni perseguibili, esse possono comunque incidere sul valore distintivo del segno e sul suo sfruttamento economico. Il Parlamento europeo ha perciò segnalato che la diffusione di file digitali idonei alla replica di beni protetti può accrescere il rischio di contraffazione, sollevando nuove criticità anche con riferimento ai marchi tridimensionali e alle indicazioni geografiche.

Licenze digitali, blockchain e sistemi di tracciabilità
Tra le possibili soluzioni emerse negli studi dedicati all’additive manufacturing vi è, anzitutto, la valorizzazione di sistemi di licenza dei file CAD. La concessione in licenza dei modelli digitali potrebbe consentire ai titolari dei diritti di strutturare nuovi modelli di business, rendendo al contempo più accessibile il mercato a start-up e PMI. In assenza di meccanismi contrattuali chiari, infatti, la circolazione dei file tende a spostarsi verso canali non autorizzati, con evidente difficoltà di controllo e di enforcement.
Accanto agli strumenti contrattuali, vengono considerate con crescente interesse anche le tecnologie di tracciabilità, quali blockchain e watermark digitali. Tali strumenti potrebbero permettere di monitorare la provenienza dei modelli, ricostruire la catena delle riproduzioni e, in prospettiva, associare a ciascuna stampa una forma di remunerazione in favore del titolare dei diritti. In questo senso, la blockchain si presenta come una possibile infrastruttura utile a registrare le operazioni e a rafforzare la trasparenza nell’utilizzo dei file digitali.