Riparare un oggetto è stata per lungo tempo un’attività di natura puramente meccanica. Oggi, invece, quasi ogni prodotto immesso sul mercato incorpora un software, con la conseguenza che l’attività di riparazione implica spesso l’accesso a programmi e dati protetti dal diritto d’autore. Ne deriva una questione che interessa un numero crescente di imprese, ossia se e in quale misura sia lecito superare le protezioni digitali apposte a un prodotto al fine di ripararlo.
La questione non riguarda soltanto i beni di consumo. Essa si pone, anzi con maggiore evidenza, per i macchinari industriali, per i mezzi agricoli e per le apparecchiature elettromedicali, ambiti nei quali l’assistenza tecnica costituisce un mercato autonomo e nei quali operano, accanto alle reti autorizzate dai fabbricanti, numerosi operatori indipendenti.

Il divieto di elusione e i suoi limiti
Le misure tecnologiche di protezione, quali la cifratura, i sistemi di autenticazione e i blocchi di varia natura, non sono soltanto consentite dall’ordinamento, ma da questo protette. Sul piano nazionale, l’art. 102-quater della Legge 633/1941 (la “l.d.a.”) riconosce ai titolari la facoltà di apporre tali misure sulle proprie opere, mentre l’art. 171-ter l.d.a. sanziona, tra l’altro, la fabbricazione, la distribuzione e la vendita di strumenti atti a eluderle o a renderle inefficaci.
Il problema, tuttavia, sorge nel momento in cui una protezione concepita per contrastare la duplicazione non autorizzata finisca per impedire anche attività in sé del tutto lecite. Il tecnico chiamato a diagnosticare il guasto di un macchinario, infatti, si trova dinanzi al medesimo blocco predisposto per impedire la riproduzione abusiva di un’opera dell’ingegno. Occorre pertanto verificare attraverso quali strumenti i diversi ordinamenti abbiano inteso comporre tale contrasto.

Il modello statunitense: le esenzioni triennali
Negli Stati Uniti il divieto di elusione è contenuto nel Digital Millennium Copyright Act (il “DMCA”). Il legislatore, tuttavia, ha introdotto un correttivo di natura amministrativa: con cadenza triennale la Library of Congress svolge un procedimento all’esito del quale individua le categorie di utilizzo da esentare dal divieto, in ragione del fatto che un’applicazione rigida della norma impedirebbe usi leciti. Le esenzioni così concesse hanno carattere temporaneo e devono essere rinnovate a ogni ciclo.
Tra queste rientra, ad esempio, l’esenzione relativa alla diagnosi, alla manutenzione e alla riparazione dei dispositivi medici, che consente ai tecnici indipendenti di accedere al software incorporato nelle apparecchiature. Tale esenzione è stata recentemente oggetto di contestazione da parte di due associazioni rappresentative dei fabbricanti, le quali ne deducevano il pregiudizio ai diritti sui programmi. Con pronuncia del 1° settembre 2026 la Corte d’Appello del Distretto di Columbia ha però respinto il ricorso, ritenendo appunto l’esenzione coerente tanto con la disciplina del DMCA quanto con la dottrina del fair use.

Il modello europeo e italiano
Nell’ordinamento europeo la struttura è differente, posto che la Direttiva 2001/29/CE non conosce una clausola generale assimilabile al fair use, bensì un elenco di eccezioni tipiche. La questione è affrontata in modo speculare rispetto al modello statunitense: anziché sottrarre determinati utilizzi al divieto di elusione, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che i beneficiari di talune eccezioni siano posti nelle condizioni di esercitarle effettivamente, anche in presenza di misure tecnologiche.
Il principio è recepito dall’art. 71-quinquies l.d.a., a norma del quale i titolari che abbiano apposto misure tecnologiche sono tenuti a rimuoverle, ovvero a fornire i mezzi necessari, in favore di chi abbia titolo per avvalersi di determinate eccezioni e sia in possesso legittimo dell’opera. Si tratta di un meccanismo che opera su iniziativa dell’interessato e che non contempla, allo stato, un’ipotesi espressamente riferita alle attività di riparazione.
Sul piano dei programmi per elaboratore, inoltre, la l.d.a. riconosce al legittimo avente causa alcune facoltà esercitabili senza il consenso del titolare, tra le quali assumono rilievo, ai fini che qui interessano, quelle relative alla riproduzione e all’elaborazione necessarie per l’utilizzo del programma conformemente alla sua destinazione, ivi compresa la correzione degli errori.
Il diritto alla riparazione di cui si discute non va confuso con la c.d. «clausola di riparazione», prevista dall’art. 241 del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”). Quest’ultima opera in materia di disegni e modelli e stabilisce che i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedirne la fabbricazione e la vendita, quando ciò avvenga al fine di riparare il prodotto complesso e di ripristinarne l’aspetto originario.
Si tratta, dunque, di due piani distinti: da un lato la tutela del design di un componente fisico, dall’altro lato la tutela autoriale del software che ne governa il funzionamento. Va tuttavia considerato che tali piani tendono oggi a sovrapporsi, posto che un medesimo pezzo di ricambio può costituire, al contempo, un componente esteticamente tutelato come disegno o modello, e un elemento la cui sostituzione richiede l’accesso ad un programma protetto dal diritto d’autore.