Introduzione

 La necessità di incentivare la valorizzazione e la tutela delle aziende storiche italiane – spesso colpite dai fenomeni di concorrenza sleale, contraffazione e delocalizzazione degli stabilimenti – ha portato il Legislatore nazionale a prevedere, tra le misure del c.d. “Decreto Crescita” (il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34), uno strumento amministrativo che ha l’obiettivo di accrescere la capacità attrattiva di marchi, registrati e non, presenti sul mercato nazionale da almeno 50 anni, purché se ne possa dimostrare l’uso effettivo e continuativo.

La misura è volta a tutelare il c.d. “Made in Italy”, strumento utile per mantenere la competitività e il posizionamento delle aziende italiane nel mondo.

Il “Made in” è un marchio d’origine, identificabile con quelle indicazioni, apposte sul prodotto e/o sulla sua confezione, consistenti anche nella dicitura “Product of…” o in espressioni di significato equivalente, che attribuiscono l’origine del prodotto ad un determinato Stato di produzione. Il suo impiego ha una duplice funzione: da un lato, fornisce al consumatore un’informazione essenziale sul prodotto, dall’altro lato previene le frodi.

Il Made in Italy non va confuso con la tutela fornita dalle cosiddette Denominazioni di origine Protette, come DOP e IGP, il cui presupposto di tutela è l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto e un determinato luogo di produzione, delimitato nello spazio.

Il “Marchio storico di interesse nazionale”

Nel nostro sistema giuridico, la promulgazione di leggi efficaci per una tutela del Made in Italy è spesso stata impedita dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea, il cui obiettivo principale è quello di perseguire un’integrazione economica tra gli Stati Membri attraverso l’istituzione di un Mercato Comune, l’applicazione di un diritto uniforme e la rimozione di barriere tecnico-giuridiche.

Sul punto, il “Decreto Crescita” ha introdotto delle norme ad hoc a tutela del “Made in”, disponendo l’inserimento nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (il “Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) degli artt. 11-ter, 185-bis e 185-ter, contenenti la nozione e la disciplina di base di una nuova tipologia di marchio, il “Marchio storico di interesse nazionale”.

L’introduzione di tale misura ha come scopo quello di «far premio delle grandi ricchezze che nell’immaginario collettivo vengono associate all’Italia, la sua cultura, il suo prestigio, la creatività e il genio che da sempre ne sono un tratto distintivo universalmente riconosciuto» (così l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi su uibm.mise.gov.it).

In particolare, l’art. 11-ter c.p.i. prevede che possano divenire “Marchio Storico” i marchi d’impresa: (i) registrati da almeno cinquant’anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquant’anni, (ii)utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. I titolari (o anche i licenziatari esclusivi) dei marchi che soddisfino tali requisiti ne possono ottenere l’iscrizione nell’apposito Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Pertanto, tra le informazioni che devono essere incluse nell’istanza da depositarsi ai fini dell’iscrizione al Registro speciale dei Marchi Storici – oltre ai dati anagrafici del richiedente, la sua qualifica (cioè, se titolare o licenziatario del marchio) e i prodotti/servizi di riferimento – vi sono gli estremi della prima registrazione e dei rinnovi successivi, se si tratta di un marchio registrato, oppure, in caso di marchio non registrato, la documentazione che dimostri il suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquant’anni (ad es., imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, inserzioni su giornali, ecc.). Inoltre, il richiedente deve depositare una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il marchio di cui si chiede l’iscrizione nel Registro speciale è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Istituzione del logo “Marchio storico di interesse nazionale”

Effettuata con successo l’iscrizione al Registro speciale, si acquisisce la facoltà di utilizzare per un periodo di tempo illimitato il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 gennaio 2020.

Tale logo – che non costituisce un titolo di proprietà industriale – può essere affiancato, per finalità commerciali e promozionali, al marchio iscritto nel Registro speciale, senza alterarne la rappresentazione, e può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio stesso.

Inoltre, il logo deve essere riprodotto seguendo esattamente le indicazioni del manuale d’uso riportato nell’apposito allegato al Decreto.

Il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale

L’art. 185-ter c.p.i. elenca alcune misure volte alla valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale. Ciò accade perché spesso le imprese delocalizzano i brand legati al Made in Italy, principalmente a causa della convenienza di approvvigionamento delle materie prime. Nel caso delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel Registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo d’origine o principale (per cessazione dell’attività svolta o delocalizzazione all’estero), con conseguente riduzione collettiva dell’occupazione, deve adempiere a determinati obblighi informativi nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la cui violazione comporta una sanzione amministrativa.

In particolare, l’impresa dovrà notificare al MISE le seguenti informazioni: i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali; le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente e le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

A seguito di tale informativa, il MiSE avvia il procedimento per l’individuazione degli interventi da effettuarsi mediante le risorse di un apposito fondo, denominato “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”. Il Fondo opera a condizioni di mercato, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese interessate.