La English and Wales High Court, confermando la decisione di primo grado dell’Intellectual Property Office britannico, ha recentemente deciso che il marchio “Nosecco” dell’azienda Grands Chais de France non è meritevole di protezione nel Regno Unito, alla luce del fatto che tale segno evoca il “Prosecco” italiano e il relativo marchio del Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

In particolare, l’argomentazione della Les Grands Chais de France, sulla base della quale il nome “Nosecco” sarebbe nato dalla crasi tra la negazione “no” e la caratteristica “secco” per indicare il gusto del prodotto, è stata rigettata in quanto il marchio in questione, se registrato, avrebbe ingannato il pubblico sulla natura, la qualità o l’origine geografica dei prodotti.
Tra l’altro, la comunicazione sui social e il materiali di marketing associati al vino “Nosecco” riportavano anche ulteriori elementi giudicati ingannevoli dai Giudici, quali le indicazioni “Edizione speciale”, “Spumante”, ecc.

La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale comunitario che da tempo si esprime a tutela del cosiddetto “DOP sounding” e, cioè, del richiamo di un marchio DOP su prodotti che in realtà non lo sono.

Il marchio DOP, infatti, prevede criteri severi a cui il prodotto deve attenersi per potersene fregiare. Nel caso del Prosecco, ad esempio, almeno l’85% del contenuto di una bottiglia deve essere derivato da un singolo vitigno (Glera), le uve devono essere coltivate in nove province specifiche dell’Italia nordorientale, e il livello alcolico naturale deve essere almeno del 9%.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il criterio determinante per stabilire se un elemento (figurativo o verbale) evochi una denominazione DOP è quello di accertare se esso possa richiamare direttamente nella mente del consumatore medio il prodotto che viene contraddistinto da tale denominazione.
Il “consumatore medio” di riferimento, peraltro, deve essere un consumatore europeo, incluso il consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della DOP.

Ciò ha l’obiettivo di garantire che i consumatori percepiscano un’informazione veritiera sull’origine del prodotto, evitando che – attraverso l’utilizzo di segni che evocano, anche solo concettualmente, quelli adottati da un produttore stabilito in un’area geografica – vengano richiamati tale area o altri elementi ai quali è collegata una denominazione d’origine.

Un ulteriore passo in avanti degli strumenti di tutela del Made in Italy.