La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito il principio in base al quale anche la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto protetto da una Denominazione di Origine Protetta (DOP) – e non soltanto l’apposizione non consentita del marchio DOP – sono passibili di condanna.
La Corte è stata interpellata dalla Corte di Cassazione francese su un caso riguardante il formaggio “Morbier”, prodotto nel massiccio del Giura, che beneficia di una DOP dal 2000 e che è caratterizzato dalla presenza di una striscia nera che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale. Tale caratteristica veniva originariamente ottenuta da uno strato di carbone (oggi da carbone vegetale) ed è esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare collegato alla DOP.
Nel 2013, associazione per la tutela del formaggio Morbier (il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) ha citato in giudizio la società francese produttrice del formaggio “Montboissié du Haut Livradois”, in quanto tale prodotto sarebbe identico al Morbier nelle sue forme caratteristiche, pur non essendo l’azienda produttrice collocata nella zona geografica a cui è riservata la denominazione protetta dalla DOP.
Tuttavia, la posizione del Syndicat – e, cioè, che la produzione e commercializzazione di un formaggio che riprende l’aspetto visivo (compresa la striscia di carbone) di quello protetto dalla DOP “Morbier” sono “atti di concorrenza sleale e parassitaria” – è stata respinta in primo e in secondo grado.
In terzo grado, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte Europea per un parere sull’interpretazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine) e del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) ed, in particolare, sulla questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l’utilizzo della relativa denominazione registrata, sia idonea a costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
All’esito del procedimento, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che le norme citate vietano, oltre che l’utilizzo non autorizzato del marchio DOP, anche la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una DOP, qualora essa possa indurre in errore il consumatore europeo normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. E per “forma o aspetto” si intendono anche le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti in questione.
La Corte ha dunque rinviato la causa al giudice nazionale che stabilirà se, nel caso di specie, la “striscia nera” tipica della DOP Morbier sia una caratteristica così distintiva da poter indurre in confusione i consumatori se riprodotta in un altro formaggio.
La sentenza, come ha avuto modo di sottolineare la Coldiretti, è particolarmente importante per l’Italia, leader europeo nei prodotti DOP, IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) con 311 prodotti riconosciuti e tutelati a livello comunitario. Infatti, il nostro Paese è tra le nazioni più colpite dalla falsificazione realizzata attraverso l’utilizzo improprio di parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette (il c.d. “Italian sounding”) che si richiamano all’Italia ma che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale, e che generano un giro d’affari dal valore di oltre 100 miliardi.