Il Regolamento CE n. 6/2002

La tutela legale dei disegni o modelli industriali non registrati viene definita a livello comunitario nel Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002, e precisamente all’art. 11, che stabilisce che questi hanno diritto alla protezione «…per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità».

La durata della tutela è funzionale alla tipologia di design e modelli a cui viene solitamente applicata, ossia quelli che hanno bisogno di essere testati sul mercato per poi, eventualmente, essere registrati presso gli enti preposti entro dodici mesi a partire dalla prima divulgazione, come l’UIBM (per l’Italia) o l’EUIPO (per l’Unione Europea), oppure per quelli che vengono creati e commercializzati per periodi limitati di tempo, come spesso succede nel settore della moda.

Quanto al momento a partire dal quale la tutela viene apprestata (e, cioè, a partire dalla “divulgazione al pubblico” del design o del modello), il Regolamento dispone che un disegno o un modello è considerato “divulgato al pubblico” nella Comunità se è stato «…pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità».

L’ambito di tutela

Ambito di tutela della protezione sono, come per i disegni e modelli registrati, le caratteristiche bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli) dell’aspetto di un prodotto o di un manufatto, come la forma, la configurazione e le decorazioni, mentre le caratteristiche unicamente dettate da una funzione tecnica del prodotto esulano da tale protezione.

Analogamente, i requisiti fondamentali sono i medesimi: (i) la “novità”, cioè la differenza rispetto a tutte le forme note del settore di appartenenza e (ii) il “carattere individuale”, cioè il fatto che presso il pubblico viene prodotta l’impressione generale che il design o il modello in questione sia differente dagli altri conosciuti nel settore di riferimento.

Le differenze rispetto al design registrato

La protezione dei disegni e modelli non registrati nasce senza alcuna formalità o necessità di intervento da parte dell’autore (fatta salva, ovviamente, la divulgazione nei limiti di cui si è parlato sopra), e da tale circostanza conseguono tutele minori rispetto ai disegni o modelli registrati.

In primo luogo, infatti, la protezione del design o modello comunitario non registrato permette di esercitare il diritto di esclusiva solo in relazione ad una copia intesa quale riproduzione pura e semplice del design o modello da parte di un terzo non autorizzato: ciò significa che il titolare di un disegno o modello non registrato può impedire atti di disposizione di una creazione solamente se l’imitazione contestata è pedissequa.

In secondo luogo, mentre la registrazione conferisce ai disegni o modelli una presunzione di validità in base alla quale essi sono considerati validi sino a prova contraria, i disegni o modelli non registrati non consentono al proprio titolare di impedire l’utilizzo di disegni o modelli che siano il risultato della creazione indipendente di un altro ideatore. Infatti, in questi casi il titolare del design non registrato deve provare la malafede dell’utilizzatore non autorizzato o che lo stesso non abbia realizzato una creazione indipendente.

In generale, quindi, non solo il titolare di un design o modello non registrato avrà sempre l’onere di provare la sussistenza della novità e dell’individualità, ma sarà anche tenuto a dimostrare la data e il luogo della divulgazione, l’impossibilità che gli ambienti specializzati del settore non possano aver avuto conoscenza del design o del modello in questione, oltre che l’effettiva contraffazione.

In estrema sintesi, in virtù dell’assenza di una fonte di informazione sull’esistenza di disegni e modelli non registrati, il regime di protezione riservato ai disegni o modelli non registrati è paragonabile a quello del diritto d’autore. E tale tutela limitata si giustifica con il fatto che, mancando formalità costitutive, sarebbe eccessivo riconoscere al titolare il diritto di agire contro coloro che potrebbero aver realizzato in buona fede il disegno o modello accusato di contraffazione.