L’articolo 70-bis della legge sul diritto d’autore

L’articolo 70-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o “l.d.a.”) è una norma che disciplina le eccezioni al diritto d’autore per fini didattici. La sua importanza risiede nel fatto che permette di utilizzare opere protette dal copyright per scopi educativi, senza violare le leggi sulla proprietà intellettuale e senza causare danni economici agli autori delle opere.

In particolare, la norma prevede la possibilità di utilizzare opere protette per fini di studio e di ricerca, purché non siano utilizzate per fini commerciali, disponendo specifiche eccezioni.

La norma deriva dall’applicazione della Direttiva (UE) 2019/790, adottata dall’Unione Europea per modernizzare e armonizzare le leggi sui diritti d’autore nei Paesi membri. La Direttiva, infatti, stabilisce che gli Stati membri devono garantire che le eccezioni al diritto d’autore per fini didattici siano appropriate e proporzionate allo scopo, e che non causino un pregiudizio indebito agli interessi degli autori delle opere protette.

La necessità dell’introduzione di questa norma deriva dalla difficoltà per i docenti di utilizzare materiali protetti da diritto d’autore durante le lezioni o i corsi, difficoltà che, con l’avvento delle tecnologie digitali e di internet, sono diventate ancora più stringenti, in quanto le opere protette possono circolare facilmente in rete.

Le eccezioni al diritto d’autore per fini didattici

L’articolo 70-bis l.d.a. prevede la possibilità di riassumere, citare, riprodurre, tradurre, adattare e comunicare al pubblico un’opera protetta per finalità illustrative ad uso didattico. La ratio dell’eccezione deriva da un bilanciamento del diritto d’autore con valori costituzionali come la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica, la libertà di espressione, la libertà di insegnamento e il diritto all’istruzione. L’importanza di tale bilanciamento è confermata dal fatto che la norma in questione prevede la nullità di pattuizioni contrarie a quanto dalla stessa previsto.

Al fine di garantire che l’utilizzo dell’opera sia legittimo e non causi danni economici agli autori delle opere, l’articolo 70-bis l.d.a. dispone che l’utilizzo delle opere protette deve essere limitato al solo uso interno dell’istituzione educativa, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, con accesso riservato esclusivamente ai docenti e agli studenti di tale istituzione. In altre parole, le opere protette non possono essere utilizzate per fini commerciali o essere rese disponibili al pubblico al di fuori dell’ambito scolastico / accademico.

Inoltre, le opere protette possono essere utilizzate solo per scopi didattici e proporzionalmente a tali scopi. Ciò significa che non solo è vietato l’utilizzo per scopi commerciali, ma anche che è possibile utilizzare solo la porzione limitata dell’opera protetta necessaria ad un dato uso didattico, in modo tale da non sostituire l’acquisto di una copia dell’opera stessa. A questo proposito occorre osservare che quanto precede non si applica ai materiali destinati principalmente al mercato dell’istruzione e agli spartiti musicali, se è possibile per gli istituti di istruzione stipulare apposite licenze per il loro utilizzo.

 Infine, l’articolo 70-bis l.d.a. stabilisce l’obbligo di citare il titolo, l’autore, l’editore e il traduttore dell’opera, qualora tali indicazioni figurino sull’opera medesima.

Alcuni dubbi interpretativi

La formulazione dell’art. 70-bis l.d.a. contiene alcuni elementi di problematicità quando pare consentire solo l’utilizzo di brani o parti di opere protette, e non di opere nella loro interezza. D’altra parte, la norma introduce il concetto di “finalità illustrative”, come a voler sottintendere che il docente, al fine di spiegare ai propri studenti un certo argomento, non ha bisogno di riprodurre totalmente un’opera, ma solo alcuni passaggi.

A tal fine, un esempio di utilizzo legittimo delle opere protette da diritto d’autore potrebbe essere la riproduzione dell’estratto di un libro per uso didattico in un corso universitario. In questo caso, l’estratto dovrebbe essere limitato alla quantità necessaria per lo scopo didattico, e la riproduzione dovrebbe avvenire solo per un uso interno all’istituzione accademica, citando comunque l’autore dell’opera.