L’Associazione Design Industriale
L’ADI, ovvero l’Associazione Design Industriale, è stata fondata nel 1956, ed è formata da più di mille soci tra designers, imprenditori, ricercatori, critici e giornalisti, che si riuniscono per discutere di design.
L’associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare le opere di design italiane, contribuendo “ad attuare, senza fini di lucro, le condizioni più appropriate per la progettazione di beni e servizi, attraverso il dibattito culturale, l’intervento presso le istituzioni, la fornitura di servizi”.
L’ADI svolge anche la funzione di offrire, in aggiunta alla tutela esperibile presso l’autorità giudiziaria, un sistema parallelo di giudizio, che opera sulla base del Codice di Autodisciplina a tutela dei prodotti di design.
Il Codice di Autodisciplina
L’ADI, infatti, ha stilato un Codice di Autodisciplina del design, che è basato sul principio fondamentale secondo il quale le creazioni del disegno industriale devono essere realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali, definiti negli articoli 4 e 5 del Codice:
1) l’imitazione o lo sfruttamento, abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui, senza apporto originale o innovativo;
2) l’imitazione o lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui, soprattutto quando tali imitazioni possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti.
Il Codice di Autodisciplina del design è vincolante per i soci ADI e per i soggetti che lo sottoscrivono.
Oltre a ciò, e per garantire il rispetto dei princìpi ivi contenuti, il Codice stabilisce l’istituzione del Giurì del design.
Giurì del design
Nel 1992, ADI e Confindustria fondarono un organismo denominato Giurì del design, che doveva fungere da supporto a tutti quei soggetti che necessitavano di tutelare adeguatamente i propri prodotti di design, onde garantirgli la possibilità di salvaguardare l’originalità dei prodotti stessi, nonché ottenere tutela contro le imitazioni o i comportamenti sleali perpetrati da soggetti concorrenti.
Il Giurì è composto da undici membri tra giuristi, progettisti, produttori ed esperti del settore, per lo più nominati da Confindustria e dall’ADI stessa. I componenti del Giurì restano in carica per due anni (rinnovabili) e, tra i propri membri, nominano un presidente, che deve essere un giurista, e un vicepresidente, che può essere anche un designer, e due o più istruttori per ogni controversia (che comprendano almeno un giurista).
Nella procedura dinanzi al Giurì, avente sede presso l’ADI a Milano, vengono gestite le controversie relative all’applicazione del Codice.
Le decisioni assunte dal Giurì – che non sono impugnabili – non costituiscono un vincolo giuridico a cui le parti devono attenersi come per le sentenze pronunciate da una autorità giurisdizionale, bensì formano un parere autorevole che ha il fine di tutelare in via stragiudiziale le opere di industrial design. A tal fine. gli interessati possono decidere se adeguarsi alla decisione o se rivolgersi ad un tribunale, fermo restando che la procedura del Giurì ha il vantaggio di avere costi più contenuti e tempistiche di risposta più veloci rispetto alla giustizia ordinaria. A propria volta, anche il Giurì può decidere se analizzare il caso sottopostogli o astenersi.
La procedura prevede l’inoltro dell’istanza ricevuta dal Giurì al convenuto il quale, qualora non abbia già accettato di sottoporsi al Codice (ad esempio aderendo all’ADI), potrà decidere se sottoporsi o meno alla giurisdizione del Giurì. Anche in assenza di partecipazione da parte del convenuto, tuttavia, il Giurì potrà comunque pronunciarsi emettendo un proprio parere.