Definizione e caratteristiche

Secondo l’art. 66, comma 2, lettera b del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) se oggetto del brevetto è un procedimento, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Per raggiungere il risultato voluto, le invenzioni di procedimento possono utilizzare strumenti già noti, purché le modalità di utilizzo configurino nel loro complesso una soluzione nuova e originale la cui applicazione produca un effetto tecnico.

Brevetto di procedimento e del prodotto da esso ottenuto e unicità dell’invenzione

Il brevetto di procedimento si distingue da quello di prodotto perché l’esclusiva copre il metodo considerato in sé e per sé.

Non è necessario che il procedimento brevettato porti ad un prodotto nuovo (è sufficiente soddisfare esigenze industriali quali, ad esempio, ottenere un aumento della velocità produttiva o un risparmio di energia), ma in ogni caso, l’esclusiva si estende anche al prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato.

Tale peculiare forma di esclusiva sul prodotto rappresenta una eccezione al principio dell’unicità dell’invenzione (art. 161 c.p.i.), il quale sembrerebbe escludere che un solo brevetto possa coprire due trovati, nella fattispecie il procedimento e il prodotto.

Non si tratta comunque dell’unica eccezione. La Convenzione sul Brevetto Europeo – e il regolamento annesso al PCT (Patent Cooperation Treaty) – stabiliscono che è possibile proteggere con un unico brevetto una pluralità di invenzioni legate tra loro dallo stesso concetto inventivo.

La contraffazione del brevetto di procedimento

Nel caso di brevetto di procedimento, ottenere la prova della sua effettiva violazione può essere difficoltoso e, per questo, la legge prevede all’art. 67 c.p.i., la presunzione juris tantum, secondo la quale, salvo prova contraria, ogni prodotto identico a quello che è ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto mediante tale procedimento, se il prodotto ottenuto è nuovo o, in alternativa, se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato utilizzando il procedimento rivendicato e il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato dal presunto contraffattore.

Secondo la giurisprudenza, l’identità del prodotto contraffatto rispetto a quello ottenuto con il procedimento brevettato costituisce la premessa dell’applicazione della presunzione, per cui la parte che rivendica la contraffazione, e vuole giovarsi di tale presunzione, ha l’onere di provare, prima di tutto, l’identità dei prodotti.

Di solito, sono poi le circostanze del caso a determinare se c’è stato l’utilizzo del procedimento rivendicato per la produzione del prodotto identico. Come detto, non è necessario raggiungere un livello di vera e propria prova, anche indiretta o presuntiva, venendo altrimenti meno il significato stesso della presunzione.

Per accertare la violazione, il titolare del brevetto può fare ricorso a strumenti processuali finalizzati all’acquisizione della prova della consistenza del procedimento produttivo utilizzato, quali, ad esempio, la descrizione ed il sequestro.