Definizione di modello di utilità
Con il brevetto per modello di utilità si tutela l’innovazione con la quale si conferisce ad un oggetto (già esistente) una maggiore comodità o efficacia di impiego, agendo sulla sua conformazione fisica mediante specifiche morfologie, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Trattandosi di oggetti (cioè, macchine, strumenti, utensili o parti di questi), sono escluse da tale tutela i procedimenti e le innovazioni chimiche, elettroniche e biotecnologiche.
I modelli di utilità sono disciplinati dalla Sezione V del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”), la quale tuttavia vi si riferisce principalmente mediante un rinvio alle norme riguardanti le invenzioni industriali.
Requisiti di brevettabilità: teoria qualitativa e quantitativa
Alla luce del rinvio alle norme per le invenzioni industriali, i requisiti per la brevettabilità di un modello di utilità sono: (i) la novità, per cui il modello non deve essere compreso nello stato della tecnica (laddove lo “stato della tecnica” consiste in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, con qualsiasi mezzo, prima della data di deposito della domanda di brevetto); (ii) l’attività inventiva, che si verifica se, per una persona esperta del ramo, il modello di utilità non risulta in modo ovvio dallo stato della tecnica; (iii) l’applicazione industriale e, cioè, l’oggetto del trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria; e (iv) la liceità, che si ha quando l’attuazione del modello non è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
In aggiunta a quanto precede, occorre valutare l’apporto “creativo” che il modello di utilità deve produrre per poter essere tutelabile al fine di differenziarlo dalla invenzione industriale. Sul punto, la giurisprudenza e la dottrina hanno individuato due differenti criteri, che fanno capo alla teoria qualitativa, da un lato, e alla teoria quantitativa dall’altro.
Secondo la teoria qualitativa, il brevetto per modello di utilità può tutelare unicamente un’idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come una vera e propria invenzione, ha ad oggetto un meccanismo noto al quale fornisce nuova utilità con accorgimenti che consentono un incremento di efficienza o una maggiore comodità d’impiego. Tuttavia, tale teoria presenta il limite di non riuscire a definire in modo certo il limite fra un trovato tutelabile come invenzione industriale e un trovato tutelabile come modello di utilità.
Secondo la teoria quantitativa, invece, la differenza sostanziale consiste nel diverso apporto creativo fra le due tipologie di trovati. Secondo questa teoria, infatti, il grado di attività inventiva richiesto per i modelli di utilità consisterebbe, appunto, nella maggiore utilità del trovato rispetto a quanto già presente nello stato dell’arte. Di conseguenza, potrebbero formare oggetto di brevetto per modello di utilità anche trovati meno inventivi rispetto a quelli oggetto del brevetto per invenzione industriale, il quale promuove la soluzione originale di un problema tecnico, laddove il modello di utilità invece si caratterizzerebbe per essere la forma nuova di un prodotto industriale già conosciuto.
Durata della protezione
Il brevetto per modello di utilità ha una tutela che dura cinque anni dalla data di presentazione della domanda, allo scadere dei quali è possibile presentare un’istanza di rinnovo per un altro periodo di cinque anni. Pertanto, la durata (i.e., dieci anni complessivi) è dimezzata rispetto ai venti anni concessi alla tutela del brevetto per invenzione industriale.
Brevettazione alternativa
L’art. 84, comma 1, c.p.i. stabilisce che il soggetto che chiede il rilascio di un brevetto per invenzione industriale ha facoltà di richiedere, in contemporanea, il rilascio del brevetto per modello di utilità, in modo che l’inventore sia tutelato nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione non possa essere accolta in toto o in parte.
Inoltre, se l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) riscontra che una domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto un modello di utilità, o viceversa, il medesimo ufficio invita il richiedente a regolarizzare di conseguenza la propria domanda, con effetti dalla data del deposito originario.