Definizione di “diritto connesso”
Mentre il diritto d’autore riconosce al creatore dell’opera dei diritti di natura morale ed economica, i c.d. “diritti connessi” sono una serie di diritti “minori”, che vengono riconosciuti a diversi soggetti portatori di interessi differenti. Tra questi, ad esempio:
- i produttori (cinematografici, televisivi, musicali, radiofonici) che danno una “forma” alle opere protette da diritto d’autore;
- gli interpreti ed esecutori che, autorizzati dall’autore, conferiscono ad un’opera esistente una determinata impronta o raffigurazione;
- i fotografi che effettuano fotografie semplici, cioè di opere che non sono considerate vere e proprie opere d’arte (ad es., le fotografie di cataloghi industriali, di servizi matrimoniali, fotografie per i social, ecc.).
Diritti dei produttori
L’art. 45 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore, di seguito “l.d.a.”), stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche o audiovisive spetta al produttore, da intendersi come il soggetto – che può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica – che ha organizzato la produzione dell’opera, provvedendo anche al relativo investimento di capitali e alle attività gestorie correlate.
L’art. 103 l.d.a. precisa che tale soggetto è colui che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica ovvero nel relativo registro tenuto a cura della SIAE.
Con particolare riferimento all’opera cinematografica, questa viene definita come una sequenza di scene, azioni ed immagini che narrano fatti reali o di fantasia destinati ad essere proiettati al pubblico; vi rientrano anche i filmati pubblicitari, i videoclip musicali, i programmi televisivi, i documentari, gli audiovisivi dei videogiochi, oltre che le fiction televisive.
Quanto ai diritti spettanti al produttore, a quest’ultimo viene riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare:
- la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
- la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni;
- il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni;
- la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
La durata dei diritti in questione è di cinquanta anni decorrenti dalla fissazione, dalla sua prima pubblicazione o dalla prima comunicazione al pubblico.
Analogamente a quanto avviene per l’opera cinematografica, trova tutela la figura del produttore discografico – cioè di quel soggetto che selezione artisti e gestisce la produzione di musica (ad es., registrazione, missaggio, post-produzione dei brani musicali, ecc.) – nella misura in cui quest’ultimo ha facoltà di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e il prestito delle opere prodotte, nonché di opporsi all’utilizzo delle stesse qualora ciò danneggi i propri interessi industriali.
Diritti di artisti interpreti ed esecutori
L’art. 80 l.d.a. considera artisti interpreti ed artisti esecutori tutti coloro che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Rientrano nella definizione, pertanto, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini, nonché i complessi orchestrali o corali (compresi i loro direttori), qualora il loro contributo abbia valore artistico e non di semplice accompagnamento.
Indipendentemente dalla retribuzione dovuta per le prestazioni artistiche dal vivo, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
- la fissazione e la riproduzione delle loro prestazioni artistiche, in qualunque modo o forma;
- la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- la distribuzione, il noleggio o il prestito delle fissazioni e delle riproduzioni delle loro prestazioni; in aggiunta, l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione a terzi del diritto di noleggio, conserva – ed ogni patto contrario è nullo – il diritto di ottenere un’equa remunerazione per tale noleggio;
- la ritrasmissione via cavo.
È possibile per un artista opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione artistica, se ciò pregiudica il proprio onore (cioè, l’idea e il sentimento che ognuno ha di sé stesso) o la propria reputazione (cioè, la stima e la considerazione che è riconosciuta a ciascuno dalle altre persone).
Inoltre, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto a che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e compaia sui supporti come fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Quanto alla durata dei diritti in questione, l’art. 85 l.d.a. prevede cinquanta anni decorrenti dalla prima esecuzione o della rappresentazione della prestazione artistica o dalla pubblicazione della relativa fissazione con un mezzo diverso dal fonogramma; tale durata è estesa a settant’anni dalla pubblicazione, nel caso in cui la fissazione dell’esecuzione e della rappresentazione avvenga su fonogramma.
Diritti dei fotografi di fotografie semplici
Ai fotografi è concesso uno specifico diritto di utilizzazione economica dell’opera, che comprende il diritto alla riproduzione delle fotografie semplici, e il diritto alla loro diffusione e spaccio.
In particolare, l’art. 90 l.d.a. prevede che le riproduzioni delle foto debbano riportare il nome del fotografo, la data, con indicazione dell’anno di produzione della fotografia (dalla quale decorre il termine ventennale di protezione), e il nome dell’autore dell’opera fotografata.