Le opere tutelate dal Diritto d’Autore
Opere protette possono essere le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia. Anche i programmi per elaboratore (software) e le banche dati, per la scelta o la disposizione del materiale, sono considerate una creazione intellettuale dell’autore.
Requisiti
La legge prevede una vasta tipologia di opere protette, ma in generale possono essere tutelate dal diritto d’autore solo le opere che presentano alcuni requisiti essenziali: originalità, creatività e l’espressione in qualsiasi forma o modo (ovvero che non rimanga a livello di pensiero).
Ufficialità
I diritti riconosciuti all’autore nascono, automaticamente, con la creazione dell’opera, senza necessità di depositi ufficiali. Esistono due categorie di diritti: i diritti morali, indisponibili, inalienabili e irrinunciabili, e i diritti patrimoniali, che possono invece essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’autore.
Tutela
I diritti patrimoniali attribuiscono il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera, il diritto di effettuarne o autorizzarne la riproduzione e la distribuzione in qualsiasi forma.